Notizie | Approfondimenti | Scadenze

Lunedì 14 settembre 2009

IN QUANTO TEMPO E' INTEGRABILE LA DICHIARAZIONE TRIBUTARIA? QUESTIONE DIBATTUTA!

a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.



La questione é ormai dibattuta da anni e l'Agenzia delle Entrate ha fornito interpretazioni, nel tempo, contrastanti:

R.M. 12/E del 17 gennaio 2006 ove afferma che il contribuente può rettificare la dichiarazione a proprio favore senza vincoli temporali; R.M. 24/E del 14 febbraio 2007 ove prevede la possibilità di rettifica a favore del contribuente solamente entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, con possibilità di utilizzare l'eventuale credito in compensazione; R.M. 459/E del 2 dicembre 2008 che ha confermato la R.M. 24/E 2007 sottolineando che, dopo il termine della dichiarazione successiva, il contribuente manteneva la possibilità di presentare istanza di rimborso in base all'art. 38 del DPR 602/1973.

Fiscooggi, rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate, il 10 settembre 2009 ha pubblicato l'articolo «L'integrativa fuori termine fuori tempo massimo non é idonea a curare l'originaria» a firma di Giovambattista Palumbo per evidenziare che «... non é consentito presentare una dichiarazione integrativa a proprio favore oltre il termine di invio di quella relativa al periodo d'imposta successivo, ma al tempo stesso, decorso inutilmente tale termine, il contribuente ha comunque la possibilità di recuperare l'eventuale imposta versata in eccesso attraverso un'ordinaria istanza di rimborso. Questa va presentata entro 48 mesi e con l'onere di provare le circostanze che legittimano la richiesta di restituzione delle maggiori imposte versate».

Solo due giorni dopo Il Sole 24 del 12 settembre 2009 alla pagina 26 della sezione Norme e Tributi ospitava l'articolo a firma di Dario Deotto «Integrativa a favore in quattro anni» e citava la Commissione Tributaria Provinciale di Modena che, con la sentenza 66/06/2009 depositata il 5 maggio 2009, ha stabilito che la dichiarazione tributaria é integrabile a favore del contribuente entro il termine quadriennale stabilito dall'art. 2 comma 8 del DPR 322 del 22 luglio 1998 ed ha condannato l'amministrazione finanziaria alle spese di giudizio. La Commissione modenese ricorda che:

il contribuente può rettificare la sua dichiarazione entro il termine di presentazione di quella successiva (art. 2 comma 8bis DPR 322/98) ed il credito che dovesse emergere é compensabile mentre al contribuente, che non intende avvalersi della compensazione, deve essere riconosciuto il termine di quattro anni.

Ciò eviterebbe di presentare l'istanza di rimborso, attendere solitamente il silenzio rifiuto dell'Amministrazione per poter instaurare il contenzioso che richiederebbe maggiori spese e tempi lunghi.

 

Dott. Riccardo Albanesi

AteneoWeb

Via Nastrucci, 23 | 29122 Piacenza | Italy
staff@ateneoweb.com