Giovedì 19 dicembre 2013
In regola con il monitoraggio: le novità che incidono sull'RW
a cura di: FiscoOggi
Quadro leggero per chi investe o detiene attività in Paesi collaborativi. Mentre, in caso di affari con Stati "non comunicativi", si mutuano i principi dell'antiriciclaggio.
Il "pensiero comunitario" sul monitoraggio fiscale prende forma. Tra gli effetti delle modifiche apportate dalla legge europea 2013 (articolo 9 della legge n. 97/2013) alla relativa disciplina (articolo 4, Dl 167/1990), spiccano la semplificazione del quadro RW, la ricerca del "titolare effettivo" delle attività e l'eliminazione del limite d'importo al di sopra del quale vigeva l'obbligo dichiarativo.
Con il provvedimento del 18 dicembre sono fissate le modalità di attuazione del nuovo articolo 4 e stabilito il contenuto della dichiarazione annuale.
Andiamo, quindi, ad analizzare ciò che è cambiato, partendo dal punto di vista soggettivo.
L'obbligo di compilazione del quadro RW, cioè di dichiarare gli investimenti e le attività di natura finanziaria all'estero, riservato alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici ed equiparate, residenti nel territorio italiano, è esteso al "titolare effettivo", quello che "non appare" ma è il reale detentore degli investimenti e delle attività, così come descritto dalla normativa antiriciclaggio.
Il provvedimento ne fa un identikit dettagliato, individuandolo sia in caso di società sia nell'ipotesi di entità giuridiche che amministrano e distribuiscono fondi, come fondazioni e trust.
In estrema sintesi, e tra altre minori casistiche, "titolare effettivo" è chi possiede o controlla, direttamente o indirettamente, una società o un'entità giuridica, attraverso una "certa" percentuale di partecipazione e/o di controllo. La percentuale corrisponde al 25% più uno di partecipazione al capitale sociale (in caso di società) e al controllo del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica. Al calcolo della percentuale rilevante concorrono anche le quote dei familiari del titolare.
Una volta verificata la condizione, l'obbligo di dichiarare scatta automaticamente. Il contribuente è tenuto a compilare il quadro RW - opportunamente rimaneggiato per far spazio alle novità normative - indicando sia il valore sia la percentuale della partecipazione posseduta nella società estera.
Ma anche qui il provvedimento fa una netta distinzione tra estero collaborativo e non collaborativo: nel caso in cui la partecipazione sia in una società situata in un Paese "poco comunicativo", vanno monitorati anche gli investimenti e le attività estere della stessa compagine controllata indirettamente dal titolare "nazionale".
Restano fuori dall'adempimento dichiarativo i contribuenti che lavorano oltre confine, per lo Stato italiano o per organizzazioni internazionali, oppure in zone di frontiera. L'esclusione dura per tutto il periodo d'imposta se l'attività all'estero è svolta in via continuativa per la maggior parte del medesimo periodo; il lavoratore che torna in Italia continua a essere esonerato a condizione che, entro sei mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro all'estero, "rimpatri" pure le attività.
Sul fronte oggettivo, la nota più rilevante è che il quadro RW va compilato indipendentemente dal superamento del limite dei 10mila euro, prima fissato come soglia di riferimento oltrepassata la quale il contribuente era tenuto all'obbligo dichiarativo.
Nello stesso quadro vanno indicati i dati relativi all'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe).
A differenza del passato, anziché indicare tutte le movimentazioni da e verso l'estero, vanno riportate nella dichiarazione annuale le consistenze degli investimenti e delle attività rilevate all'inizio e alla fine del periodo d'imposta.
Invece, per quanto riguarda i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi o territori non collaborativi, "diversi da quelli inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale previsto dall'articolo 168-bis, comma 1, del Tuir", sarà necessario indicare anche l'ammontare massimo che l'attività ha raggiunto nel corso del periodo d'imposta.
L'attenzione si sposta, infine, sugli intermediari finanziari residenti chiamati, già dal prossimo anno, a operare una ritenuta d'acconto del 20% sui redditi diversi e di capitale derivanti dagli investimenti e dalle attività in argomento. Un adempimento aggiunto nel comma 2 dell'articolo 4 del Dl 167/1990.
Il prelievo, che deve essere effettuato quando gli stessi intermediari intervengono nella riscossione di tali redditi e flussi finanziari, è indipendente da uno specifico incarico alla riscossione. Questo a meno che il contribuente non attesti, mediante un'autocertificazione, che i flussi non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all'estero o da attività estere di natura finanziaria. L'autocertificazione può essere resa in via preventiva, anche con riferimento a tutti i flussi che saranno accreditati presso lo stesso intermediario.
Per i titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, si presume che i flussi finanziari derivino dall'esercizio di tali attività, salva indicazione contraria da parte degli stessi contribuenti.
In caso di imposta trattenuta indebitamente, il contribuente può richiederne la restituzione all'intermediario entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello del prelievo oppure può presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria (articolo 38 del Dpr 602/1973).
Il provvedimento si conclude dando indicazioni sulla tempistica: le nuove modalità di compilazione del quadro RW decorrono dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2013, mentre, per quanto riguarda ritenute e imposte sostitutive, quelle dovute per il periodo dall'1 febbraio al 30 giugno 2014, potranno essere versate entro il 16 luglio 2014 maggiorate dei relativi interessi, ma senza applicazione di sanzioni.
Paola Pullella Lucano
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