Parametrazione al massimale previsto per legge della retribuzione presa a base per il calcolo delle rendita a superstiti.
Il comma 130 prevede, a favore dei superstiti di lavoratori deceduti a far data dal 1° gennaio 2014, aventi diritto ai sensi dell'art.85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, l'erogazione della rendita calcolata sulla base del massimale previsto per legge di cui al terzo comma dell'articolo 116.
Tenuto conto che la procedura di calcolo delle rendite a superstiti è centralizzata, ai fini della liquidazione delle stesse le Unità territoriali dovranno continuare a procedere, secondo le istruzioni già in essere.
A seguito delle necessarie implementazioni procedurali, attualmente in corso, gli importi e gli eventuali conguagli dovuti ai sensi del comma 130, a seguito della costituzione di rendite a favore di superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014, saranno erogati con il primo rateo utile, dandone tempestiva informativa.
La disposizione non si applica alle rendite a superstiti costituite a seguito di infortunio in ambito domestico.2
Restano ferme le disposizioni che già prevedono l'applicazione dei massimali per particolari categorie di lavoratori.
Beneficiari del fondo di sostegno delle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
Il comma 131 conferma quanto già disposto dal d.m. 19 novembre 2008 in merito ai superstiti beneficiari del Fondo di sostegno delle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'art. 1, comma 1187 della legge n. 296/2006 e s.m.i.
Pertanto, in assenza di innovazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, ai fini dell'erogazione della prestazione una tantum, si procederà al pagamento del beneficio a seguito dell'emanazione del decreto di determinazione degli importi e del trasferimento delle relative risorse finanziarie.