REQUISITI DELLE SOMME EROGATE PER IL REGIME AGEVOLATO DI TASSAZIONE
Ciascuna somma
deve essere erogata nell'esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche. (cfr. risoluzione Agenzia Entrate n.34/E del 26.03.2001
sui chiarimenti su "esercizio diretto" delimitando la disciplina
a coloro che partecipano direttamente alla realizzazione di manifestazioni
sportive con carattere dilettantistico e a coloro che "operano sui campi
di gioco" (es.
atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, cronometristi, commissari
speciali che devono giudicarne l'operato, ecc..).
Anche le somme o le indennità in favore dei dirigenti che presenziano
all'evento (elemento indispensabile alla sua concreta realizzazione),
trovano una legittimità di corresponsione quali attività amministrativo-gestionale
non professionali, purché si eviti il concretizzarsi di
fattispecie di distribuzione indiretta di utili.
I soggetti che debbono erogare le predette somme o compensi sono
il Coni, le Federazioni sportive nazionali, l'Unione Nazionale per l'incremento
delle razze equine (Unire), gli enti di promozione sportiva e qualunque altro
organismo comunque denominato con finalità sportive dilettantistiche
e che da questi sia riconosciuto (cfr. requisiti co.18 art.90 L.289/2002).
In caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, questi
debbono essere resi, unicamente, in favore di società e associazioni
sportive dilettantistiche e non anche degli altri soggetti sopra riportati.
REGIME FISCALE AGEVOLATO
Art.69 comma
2 del nuovo Tuir (ex art.83), con decorrenza dall'1/1/2003
(e art.25 co.1 L. n.133/1999).
I soggetti erogatori devono:
REGIME FISCALE AGEVOLATO: ulteriori obblighi
I percipienti devono:
rilasciare una dichiarazione con cui attestano di non possedere altri redditi della stessa natura entro i predetti limiti e di impegnarsi a comunicare l'eventuale superamento in corso d'anno; Dichiarare sul mod.730 solo i compensi che eccedono i limite di € 7.500,00; Dichiarare sul mod. Unico Irpef (se obbligati) anche i compensi inferiori a limiti di cui sopra (quadro RL) solo a fini informativi.I sostituti devono:
Richiedere la dichiarazione di cui al punto 1 precedente; Certificare (in forma libera) i compensi corrisposti ancorché rientranti nell'esenzione fiscale (quindi anche quelli fino a € 7.500,00). Questi, infatti, vanno dichiarati nel mod.770 (sostituti d'imposta), ad esclusione dei rimborsi per spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.ASPETTI PREVIDENZIALI
Nessun
obbligo contributivo (gestione separata L. n. 335/1995) nei casi in cui gli emolumenti
e i compensi erogati siano fiscalmente inquadrabili tra i redditi diversi
(nuovo art.67 comma 1 lett. m) nuovo Tuir, ex art.81).
(Circolari Inps n.32 del 7/2/2001, n.42 del 26/2/2003 e n.9 del 22/1/2004).
E' stata confermata l'esclusione - ex art.61 comma 3 DLgs
n.276/2003 - Legge Biagi - dei rapporti e delle attività di collaborazione
coordinata e continuativa "comunque rese e utilizzate a fini istituzionali" ("in
ambito sportivo" o comunque per finalità sportive o ad esse
connesse).
In tutti gli altri casi valgono le regole generali per ciascuna tipologia
(ad es.occasionali, collaborazioni di altra natura, lavori accessori, ecc.).
ASPETTI ASSICURATIVI
Nessun
obbligo assicurativo nei casi in cui gli emolumenti e i compensi erogati siano fiscalmente
inquadrabili tra i redditi diversi (nuovo art.67 comma 1 lett. m) nuovo Tuir,
ex art.81). Nota Inail del 2/5/2001
Ciò vale anche per i rapporti di collaborazione amministrativo gestionale
ex art.67 Tuir (Nota Inail AD/126/03 del 19/3/2003 e Circ.Inail n.22 del
18/3/2004).
L'art.4, co. 205 L. n. 350/2003 (Finanziaria 2004) ha previsto l'obbligo
di assicurazione per morte o inabilità permanente a seguito di infortunio
in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive per
i soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica (come introdotto
dall'art.51 L. 289/2002 Finanziaria 2003), presso la Sportass. Apposito
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto
con quello dell' Economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2004,
deve stabilire le modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione
nonché termini, natura, entità delle prestazioni e relativi
premi assicurativi.
COMPENSI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI
Il comma 3 L.
n. 289/2002 ha esteso anche ai redditi erogati per attività di
collaborazione a carattere amministrativo-gestionale nel settore di cui
si tratta la già citata qualificazione fiscale, con il relativo regime
agevolativo tributario e contributivo.
Caratteristiche (cfr. Circolare Ag.Entrate n.21/E del
22/4/2003):
COMPENSI DA EROGARE A DIPENDENTI PUBBLICI
Comma 23 dell'art.90 L. n.289/2002:
I dipendenti pubblici
possono prestare, fuori dall'orario di lavoro,
la propria attività a favore di società e associazioni sportive
dilettantistiche, purché a "titolo gratuito" e "fatti
salvi gli obblighi di servizio", previa comunicazione all'amministrazione
di appartenenza.
Mancano precisi chiarimenti in merito sulle somme eventualmente da riconoscersi
e le relative modalità di erogazione. A questi infatti possono
essere unicamente riconosciute le indennità di trasferta (fuori dal territorio
comunale) ed i rimborsi forfetari di cui all'art.67, comma 1 lett.
m) nuovo Tuir (ex art.81).
Ciò deve in ogni caso limitarsi comunque al solo ambito sportivo dilettantistico
ed escludere qualunque altra forma di remunerazione per attività prestata
al di fuori delle attività tipicamente istituzionali (quindi non sportive).
La possibilità di erogare eventuali rimborsi forfetari di
spesa anche
all'interno del comune dove viene svolta l'attività deve
tenere conto di specifici criteri tali da non configurare veri
e propri compensi,
da valutarsi in relazione alle diverse fattispecie che si prospettano di
volta in volta.
ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE
Lavori a progetto (art.61 co.1 DLgs n.276/03)
Sono rapporti in forma di collaborazioni coordinate e continuative (art.409 n.3 cod.civ.) che siano:
riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente; i cui progetti programmi o fasi siano gestite autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato; svolti nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente; svolti indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.Lavoro occasionale
Articoli 61-69
DLgs. 10.09.2003 n.276. Cfr. anche le le circolari n.1 dell'8.1.04
del Ministero del Lavoro, n. 9 del 22.1.04 e messaggio 29629 Inps del 23/9/2004
e circ.Inail n.22 del 18/3/2004.
L'inquadramento delle prestazioni occasionali deve intendersi come:
Lavoro accessorio
(art.70-73 DLgs. n. 276/2003 e modif. dall'art.17 DLgs.251/2004).
Quello di natura meramente occasionale reso da soggetti a rischio di esclusione
sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto
di uscirne.
Caratteristiche:
Le attività interessate sono le seguenti:
piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; insegnamento privato supplementare; piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; realizzazione di manifestazioni sociali, "sportive", culturali o caritatevoli; collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.Le categorie di soggetti che possono svolgere le attività in questione sono:
disoccupati da oltre un anno; casalinghe, studenti e pensionati; disabili e soggetti in comunità di recupero; lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.