Tra le più comuni eccezioni sollevate dai contribuenti in sede di contezioso con Agenzia delle entrate riscossione ed Enti locali compare assiduamente quella sulla invalidità della notifica degli atti cd. presupposti. Difatti, se sulla base della documentazione acquisita dal contribuente, la notifica dell’avviso di accertamento o cartella di pagamento è stata eseguita in modo non conforme a quanto normativamente previsto, gli atti esecutivi sottesi sono suscettibili di impugnazione innanzi agli organi giurisdizionali.
Cause di illegittimità del procedimento notificatorio
Si distingue l’ipotesi di “irreperibilità relativa” del destinatario dell’atto impositivo rispetto alla fattispecie di “irreperibilità assoluta”.
Si verifica la prima ipotesi, allorquando la notificazione deve eseguirsi nel Comune dove è situata l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del destinatario, ma non è possibile eseguire la consegna della copia dell'atto da notificare a una delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. (persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda. purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace). per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle medesime.
Ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ai fini del perfezionamento del procedimento di notificazione, nell’ordine è necessario:
a) il deposito di copia dell'atto nella casa del Comune in cui la notificazione deve eseguirsi;
b) l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione e dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione di tale raccomandata. Con riferimento a quest’ultimo adempimento l’agente postale dovrà rilasciare un avviso di deposito dell’atto presso l’abitazione e inviare una raccomandata A/R con la quale informa il contribuente che ha tentato la notifica dell’atto e che lo stesso è stato depositato presso il punto di giacenza, rimanendo disponibile per il ritiro sei mesi (cfr. . Cass. sentenza n. 10012 del 15/04/2021). La prova del perfezionamento della procedura notificatoria per compiuta giacenza. può essere fornita esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata, che comunica l’avvenuto deposito dell’avviso di accertamento - prodromico all’ingiunzione di pagamento - notificando presso l’ufficio postale (cosiddetto CAD).
Si verte in tema di irreperibilità assoluta allorché nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente. Tale condizione di fatto deve essere accertata dal soggetto notificatore attraverso ricerche (illustrate con sufficiente grado di dettaglio nella relata della notifica, cfr. Cass., Ordinanza 13.08.2023, n. 26489) nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per escludere che l’eventuale trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.
Solo in tal caso di irreperibilità assoluta – secondo la norma dell’art. 60, primo comma, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 - l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 c.p.c., in busta chiusa e sigillata, deve essere affisso nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Suggerimenti per i contribuenti
Ricevuta la notifica dell’avviso di intimazione o dell’ingiunzione fiscale il contribuente avrà cura di formulare all’ente che ha provveduto a notificare l’atto di riscossione apposita richiesta al fine di acquisire copia degli avvisi di accertamento o delle cartelle di pagamento, elencate nell’avviso di intimazione o ingiunzione, e delle relative relate di notifica. Sulla base della documentazione ricevuta dal contribuente, se le notifiche prodotte sono state eseguite in modo non conforme a quanto normativamente previsto, ovvero non sono state rispettate altre formalità imprescindibili per il perfezionamento della procedura, gli atti esecutivi sottesi potranno essere oggetto di impugnazione innanzi agli organi giurisdizionali.
Nei "documenti correlati" al presente articolo sono state predisposte due diverse bozze di ricorso avverso l’avviso di intimazione (ovvero ingiunzione fiscale). La prima riguarda l’ipotesi di irreperibilità temporanea, la seconda, quella di notifica per presunta irreperibilità assoluta. A sostegno delle tesi difensive sono citati numerosi e recenti apporti della giurisprudenza di legittimità e delle corti di merito.