Notizie | Approfondimenti | Scadenze

Mercoledì 9 settembre 2015

Iva sugli spettacoli non sempre al 10%

a cura di: Studio Dott.ssa Laura Bertozzi



La Cassazione con sent. 12283/2015 ha sancito che nel caso in cui non vi sia una corresponsione diretta degli introiti dal pubblico (tramite quindi la vendita dei biglietti) all'organizzatore, non è possibile applicare sempre l'aliquota ridotta del 10%. Nel caso di emissione del biglietto si applica la disposizione di favore prevista dall'art. 74-quater dpr 633/72 per gli "spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti." Si tratta di un dato assodato, visto che questa norma interna discende dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea (C-109/02 del 23 ottobre 2003) e quindi non si può adire all'ente sovrannazionale competente in materia di IVA.

Laddove invece la realizzazione di uno spettacolo contempli tre soggetti e quindi il corrispettivo non sia pagato direttamente alla società o associazione che mette in scena l'evento, ma ad un "organizzatore", la fattura emessa dal produttore nei confronti dell'organizzatore soggiace all'aliquota ordinaria.

C'è discordanza di vedute fra Ermellini ed Agenzia sulla possibilità di invocare l'applicazione del n. 119) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972 che riconduce fra i beni e servizi soggetti all'aliquota IVA agevolata del 10 per cento i "contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali".

Vale la pena ricordare che non tutti i contratti di scrittura possono beneficiare dell'aliquota ridotta, ma come chiarito dalla norma di interpretazione autentica introdotta dal comma 300 della citata legge n. 296 chiarisce che "i contratti di scrittura ai quali si riferisce il numero 119), parte III, della Tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972 e ai quali, pertanto, si applica l'IVA nella misura del 10 per cento, sono quelli connessi con gli spettacoli individuati al citato numero 123), ovvero spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti".

In merito all'estensione della norma l'Agenzia delle Entrate con la Ris. 393/E del 28 dicembre 2007 ha evidenziato però che non si può invocare il principio di neutralità fiscale e quindi attrarre nell'alveo del numero 119) tutti gli altri servizi connessi con la realizzazione dello spettacolo: "il produttore, oltre a scritturare l'artista, procura all'organizzatore le strutture ed il materiale necessari all'allestimento dell'evento (palcoscenico, impianti, scenografie), acquistando detti servizi "separatamente" dai diversi fornitori per poi successivamente "rivendere" all'organizzatore un "pacchetto unitario" e pertanto "si ritiene di non poter estendere ai suddetti contratti stipulati tra produttore e organizzatore l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento applicabile, ai sensi del n. 119) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, ai contratti di scrittura".

Pertanto per l'Agenzia non è possibile scontare mai l'aliquota del 10% a servizi connessi all'organizzazione dello spettacolo, che non siano di scrittura, nel caso di rapporto fra organizzatore e produttore.

Pare di altro avviso la Cassazione. Infatti nel caso in esame l'istante si appellava, fra l'altro, alla norma contenuta nell'art. 3, comma 3 Dpr 633/72 ai sensi del quale "Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario": visto che il produttore agiva come mandatario senza rappresentanza, allora doveva essere applicata la stessa aliquota del servizio sottostante e quindi quello di scrittura. I giudici di legittimità hanno evidenziato come non vi fosse alcuna prova del conferimento del mandato dalla documentazione fornita e quindi non poteva essere applicata la norma sul mandato senza rappresentanza, ma non hanno fatto alcun cenno all'impossibilità di estendere l'aliquota agevolata ai servizi che non siano di scrittura.

Pare pertanto che nel caso in cui non vi sia la vendita diretta dei biglietti, ma lo spettacolo sia ceduto dal produttore all'organizzazione, laddove si dimostri un rapporto di mandato fra artista e produttore, sia applicabile l'aliquota IVA del 10%.
Dott.ssa Laura Bertozzi

AteneoWeb

Via Nastrucci, 23 | 29122 Piacenza | Italy
staff@ateneoweb.com