Con la circolare n. 24/E del 31 luglio 2013 l'Agenzia delle Entrate comunica le indicazioni operative del nuovo accertamento sintetico (redditometro) introdotte dall'articolo 22 del Dl 78/2010, che ha interamente riscritto i commi 4-8 dell'articolo 38 del Dpr 600/1973, e il decreto Mef del 24 dicembre 2012, che ha stabilito il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei quali può essere fondata la determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche.
Nella selezione dei contribuenti a maggior rischio di evasione, l'Amministrazione finanziaria prenderà in considerazione solo spese e dati certi (presenti in Anagrafe tributaria o nella dichiarazione dei redditi) e non terrà conto delle spese medie Istat, che, pertanto, non verranno prese in considerazione nel calcolo dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito ricostruito.
Gli scostamenti tra reddito dichiarato e reddito ricostruito saranno considerati significativi solo se superiori al 20%. Lo scostamento va determinato sulla base del reddito complessivo dichiarato, per cui se questo sarà pari a 100, lo scostamento sarà ritenuto significativo se il reddito accertabile sarà pari almeno a 121 (100 + 20% = 120). Nel "vecchio redditometro" lo scostamento doveva essere del 25% e protrarsi per almeno due annualità.
Il nuovo redditometro si baserà su un'attenta attività di analisi delle posizioni a rischio evasione. In particolare, saranno selezionate le posizioni di quei contribuenti per i quali è emerso un significativo scostamento tra reddito dichiarato e spese sostenute. Il nuovo redditometro metterà a confronto la spesa complessiva ed effettiva del contribuente con il reddito dichiarato, prendendo in considerazione:
le spese certe sostenute direttamente dal contribuente o dal familiare fiscalmente a carico risultanti dall'Anagrafe tributaria o indicate dal contribuente stesso in dichiarazione dei redditi;
le spese per elementi certi, ottenute applicando la valorizzazione ai dati certi (le spese per mantenere i beni presenti in Anagrafe: abitazione, mezzi di trasporto, ecc);
la quota relativa agli incrementi patrimoniali;
la quota del risparmio formatasi nell'anno.
Solo nel caso in cui il contribuente non fornisca le necessarie indicazioni in relazione alle spese sopra elencate, l'ufficio prenderà in considerazione anche le spese correnti, quantificabili in base alla media Istat, che concorreranno alla determinazione sintetica del reddito.
Sarà dato ampio spazio al dialogo con il contribuente: è previsto un "doppio" contraddittorio tra fisco e contribuenti, che potranno fin dal primo incontro dimostrare che le spese sostenute sono state finanziate con redditi che l'Agenzia non conosce perché tassati alla fonte o esclusi dalla base
imponibile. Inoltre il contribuente potrà fornire elementi utili per la rettifica dei dati e per l'integrazione delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria, dimostrare con prove dirette che le spese certe attribuite hanno un diverso ammontare o che sono state sostenute da terzi.
Se le indicazioni saranno considerate esaustive, l'attività di controllo si chiuderà già in questa prima fase.
In caso contrario, verranno valutate anche le spese per beni di uso corrente, calcolate sulla base delle medie Istat e il contribuente riceverà un nuovo invito al contraddittorio, con la quantificazione del maggior reddito accertabile e delle maggiori imposte e la proposta di adesione ai contenuti dell'invito.
Solo se Amministrazione e contribuente non riusciranno a trovare l'accordo, l'ufficio emetterà infine l'avviso di accertamento ed al contribuente non resterà che valutare se avviare il contenzioso tributario.
La circolare ricorda anche che il nuovo metodo di ricostruzione del reddito si applica agli accertamenti relativi ai redditi dichiarati a partire dal 2009, mentre per quelli precedenti valgono le vecchie regole (come prevede l'art. 22, comma 1, del Dl n. 78/2010).