In buona sostanza, il Decreto Legislativo n° 108/2012 si inserisce nel filone normativo nazionale che negli ultimi anni ha provveduto a recepire nel nostro ordinamento quella legislazione comunitaria finalizzata a favorire la libera circolazione delle persone e la libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione Europea. Tra tali norme si ricorda, in particolare, il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n° 206 che, in attuazione delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2006/100/CE, ha disciplinato il riconoscimento delle qualifiche professionali.
Nello specifico, con il D. Lgs. n° 108/2012 si vuole facilitare l'ingresso e la permanenza nel territorio italiano (e nell'ottica della Direttiva 2009/50/CE, nel territorio europeo) di quei lavoratori extracomunitari dotati di competenze professionali specifiche necessarie per lo sviluppo delle imprese nazionali, prevedendo, per tali lavoratori, un "canale di accesso privilegiato" per l'ottenimento del permesso di soggiorno.
Con riguardo a tali lavoratori, infatti, sarà sufficiente che il datore di lavoro italiano che intenda assumerli presenti allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura territorialmente competente, un'apposita domanda di "nulla osta al lavoro per lavoratore straniero altamente qualificato". In sede di presentazione della domanda di nulla osta il datore di lavoro dovrà indicare, a pena di rigetto della domanda stessa, le seguenti informazioni: (i) la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore; (ii) il titolo di istruzione e la relativa qualificazione professionale superiore, posseduti dallo straniero; (iii) l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Una volta presentata la domanda, il nulla osta al lavoro dovrebbe essere rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione non oltre novanta giorni dalla presentazione della richiesta, previa convocazione del datore di lavoro richiedente.
La vera novità del testo di norma in oggetto, però, consiste nella possibilità, per il datore di lavoro richiedente, di sostituire il nulla osta al lavoro con una comunicazione (che in assenza di maggiori dettagli normativi si suppone vada inoltrata allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio) contenente la proposta di contratto di lavoro o dell'offerta di lavoro vincolante, nel caso in cui il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'Interno - sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - un apposito protocollo di intesa, con il quale il medesimo datore di lavoro garantisce la sussistenza delle condizioni previste per il rilascio del nulla osta al lavoro di lavoratori altamente qualificati.
Una volta rilasciato il nulla osta al lavoro, al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno recante la dicitura "Carta blu UE" nella rubrica "tipo di permesso". Il permesso di soggiorno in oggetto, rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno, ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, mentre ha una durata pari a quella del rapporto di lavoro, nel caso di contratto a tempo determinato di durata superiore a tre mesi.
Per evitare abusi o utilizzi impropri di tale nuova procedura "semplificata" per l'ottenimento del permesso di soggiorno, è previsto che il titolare di Carta blu UE, per i primi due anni di occupazione legale sul territorio italiano, possa esercitare esclusivamente attività lavorative del tipo di quelle per le quali è stato chiesto ed ottenuto il permesso di soggiorno in oggetto.
La "Carta blu UE" rappresenta, poi, un importante strumento di omogeneizzazione comunitaria delle regole in tema di permessi di soggiorno. La "Carta blu UE" rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea è pienamente riconosciuta anche all'interno degli altri Paesi comunitari. La nuova norma in esame prevede, infatti, che dopo diciotto mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero titolare di Carta blu UE, rilasciata da tale Stato, può fare ingresso in Italia senza necessità del visto, al fine di esercitare un'attività lavorativa, alle condizioni previste nello stesso Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n° 108.
In definitiva, la norma in esame, sebbene non sufficientemente pubblicizzata, può rappresentare un importante strumento per tutte quelle imprese operanti sul territorio italiano che necessitano di manodopera altamente qualificata ormai difficilmente reperibile in Italia. Basti pensare a quelle qualifiche operaie e/o artigiane di saldatori, tornitori qualificati, elettricisti, falegnami o panettieri, che oggi costituiscono le pressoché uniche possibilità di lavoro in Italia ma la cui manodopera è sempre più difficile recuperare sul territorio nazionale. La Carta blu UE potrebbe, quindi, incentivare le imprese italiane a cercare e reperire tali figure professionali anche nei vicini paesi extracomunitari (principalmente, nei Pesi baltici, in quelli dell'ex Unione Sovietica e nel Paesi del nord Africa), creando nuova occupazione ed una crescita e sviluppo dell'imprenditoria nazionale e per l'effetto dell'intero nostro Paese.
Avv. Gaspare Roma