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Mercoledì 4 settembre 2013

La fornitura di calcestruzzo e il reverse charge in edilizia

a cura di: Meli e Associati


Per le prestazioni di servizi rese nel settore dell'edilizia è prevista l'applicazione del reverse charge, di cui all'art. 17 DPR 633/1972.
Il meccanismo dell'inversione contabile opera in relazioni alle prestazioni rese, anche se in via non esclusiva o prevalente, da soggetti subappaltatori ad imprese edili che operano come appaltatori o, a loro volta, come subappaltatori.
Per quanto concerne l'individuazione del settore edile è importante precisare che sia l'appaltatore che il subappaltatore devono operare nel settore di attività riconducibile alla sezione F (costruzioni) della tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin 2004, trasfuso nella sezione F della tabella Ateco 2007.
Il regime è riservato alle prestazioni di servizi. Il contratto per l'erogazione delle prestazioni di servizi edili cui si applica il reverse charge può quindi avere la struttura dell'appalto oppure della prestazione d'opera, ma non può consistere nella fornitura di beni con posa in opera in quanto, in tal caso, l'operazione concretizzerebbe non una prestazione di servizi ma una cessione di beni, in cui la manodopera risulta accessoria rispetto al bene fornito.
Ai fini invece della qualificazione del rapporto giuridico come contratto d'appalto, prestazione d'opera o fornitura con posa in opera è necessario attribuire rilevanza non già al nomen iuris attributo dalla parti al contratto, bensì agli effetti da questo prodotti in base alla comune intenzione delle stesse, espressa dalla clausole contrattuali.

Fatte queste premesse, il caso particolare (ma frequente) della fornitura di calcestruzzo con posa in opera deve essere trattato come segue (R.M. 246 del 2008):

l'attività di semplice posa in opera dei materiali prodotti riveste natura accessoria rispetto alla fornitura degli stessi e, pertanto, la prestazione dovrà essere assoggettata ad Iva con le modalità ordinarie. Anche nel caso in cui la posa in opera dei beni ceduti sia effettuata da soggetti terzi sulla base di un contratto di appalto o subappalto, non potrà trovare applicazione il meccanismo del reverse charge, in quanto l'impresa fornitrice effettua, nei confronti del proprio committente, cessioni di beni e non prestazioni di servizi; qualora invece l'attività svolta non consista nella semplice posa in opera dei materiali prodotti, bensì nella realizzazione di beni diversi e nuovi rispetto al complesso dei materiali impiegati, si è in presenza di un'attività ulteriore rispetto a quella manifatturiera. Pertanto, se quest'ulteriore attività è inquadrabile tra quelle del settore edile, ai sensi della tabella Ateco 2007, corrispondente a quelle della sezione F della tabella Atecofin 2004, in presenza delle altre condizioni previste dal comma 6 dell'art. 17 del D.P.R. 633/72, per le operazioni ad essa riconducibili troverà applicazione il meccanismo del reverse charge.

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