L'articolo 49 vieta il trasferimento di denaro contante in misura superiore ai 999,99 euro (anche in misura inferiore se in presenza di operazioni frazionate complessivamente superiori a tale soglia) effettuato per qualsiasi titolo tra soggetti diversi: quindi posso andare in banca e prelevare 50.000 euro per metterli sotto il materasso (non li trasferisco a soggetti diversi), oppure posso prelevare 3.000 euro e pagare 5 diversi fornitori con i quali ho un debito, nei confronti di ciascuno, inferiore ai 999,99 euro (effettuo quindi un trasferimento tra me e l'altro soggetto inferiore alla nuova soglia).
Del tutto diverso il caso delle segnalazioni per operazioni sospette, per le quali si prescinde dalla soglia delle operazioni, rammentando che tali segnalazioni sostituiscono comunque quella per operazioni in contanti.
L'obbligo della segnalazione per le operazioni in contanti di cui all'art. 51 c. 1 del D.lgs. 231/2007 (con riferimento al precedente limite di 2.499,99 euro) è stato oggetto della nota ID 989136 del 4/11/2011 del Dipartimento del Tesoro (condivisa dalla Banca d'Italia - Unità di Informazione Finanziaria e dalla Guardia di Finanza) con la quale, sinteticamente, è stato indicato che l'effettuazione di operazioni di versamento e prelevamento di importi superiori alla soglia non comportano "automaticamente" l'obbligo di effettuare la segnalazione, in quanto la stessa va effettuata quando concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione di legge: è normale che un qualsiasi esercizio commerciale al dettaglio, un artigiano, un professionista, effettui un versamento in Banca in contanti di importo superiore ai 999,99 euro, poiché derivanti da più incassi di scontrini, ricevute fiscali, parcelle, ciascuno/a di importo inferiore a tale soglia, e non per questo occorre che la Banca o la posta sia obbligata e/o legittimata ad effettuare la segnalazione, anzi, vedo forse aprirsi la strada, nel caso di segnalazioni inoltrate da Banche e Poste senza che sussistano concreti elementi che inducano a ritenere violata la disposizione, a richieste di danni e/o rimborsi, tenuto conto che la segnalazione in questione verrebbe ora inoltrata anche all'Agenzia delle Entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale e che nel caso di segnalazione il cittadino dovrà perdere tempo e denaro per fornire le giustificazioni del caso al MEF ed all'Agenzia delle Entrate.
Rag. Valter Franco