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Giovedì 20 gennaio 2011

LA NULLITÀ DELL'ASSEGNO BANCARIO EMESSO SENZA DATA

a cura di: Diritto.it


Ai sensi del n. 5 dell'art. 1 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (legge assegno) l'assegno bancario deve, tra l'altro, contenere l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario è emesso.
L'art. 2, primo comma, dello stesso r.d. sancisce che il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei commi successivi dello stesso articolo che nulla prevedono in caso di mancanza della data di emissione.
L'assegno bancario emesso senza data è quindi nullo come tale, vale a dire non è un titolo di credito ed ha il solo valore di promessa di pagamento (art. 1988 c.c.) potendosi presumere iuris tantum l'esistenza del rapporto sottostante (da ultimo Cass. 5 marzo 2006 n. 4804; Cass. 14 novembre 2001 n. 14158). Non è quindi titolo esecutivo, non può essere protestato ed il suo mancato pagamento non integra illeciti amministrativi né consente l'iscrizione del traente nella Centrale di allarme interbancaria (CAI) e la relativa revoca di sistema.

Il legislatore ha considerato negativamente tale ipotesi in quanto l'assegno senza data potrebbe protrarre indefinitivamente la fase di circolazione, perdendo la sua natura di mezzo di pagamento pressoché immediato considerati i termini previsti per la sua presentazione, termini che tra l'altro sconsigliano presentazioni per il pagamento tardive venendo meno, a prescindere dalla più lunga prescrizione delle azioni cambiaria e causale, buona parte degli effetti deterrenti del mancato pagamento, quali la possibilità di elevare protesto e la configurabilità di illeciti amministrativi con le conseguenti sanzioni e revoche di sistema della possibilità di emettere assegni.
La data deve essere necessariamente completa e quindi indicare giorno, mese ed anno (sia pure abbreviato nelle due ultime cifre essendo questo un uso comune) ed eventuali errori o date non veritiere non ne devono snaturare la funzione.

A nostro giudizio così l'indicazione per errore di un anno come il 20011 rende l'assegno un postdatato mentre l'indicazione di mesi o di giorni impossibili, tipo 30/2/2011 o 23/21/2011 rende inesistente la data. Una data anteriore all'effettiva emissione non produce invece conseguenze negative sulla validità dell'assegno. E' poi da concordare con la Cassazione (Cass. 18 marzo 2009 n. 6524) che "ai fini della validità o della prova di un atto per cui il legislatore richiede la forma scritta senza indicare uno specifico mezzo di scrittura, non esistono vincoli in ordine alla scelta di tale mezzo; tuttavia, tale libertà non è assoluta, ma incontra un preciso limite nella stessa funzione che la forma prescritta svolge in relazione alle caratteristiche precipue del tipo di atto, così come emergenti dalla relativa disciplina giuridica; con riguardo ai titoli di credito, considerate le caratteristiche degli stessi (per l'impossibilità di esercitare il diritto senza il possesso del documento cartaceo recante la scrittura, nonché per la letteralità, astrattezza e destinazione alla circolazione), è da escludere che possa garantire la funzione assegnata dal legislatore alla forma scritta l'uso di strumenti non idonei ad assicurare una sufficiente stabilità al testo scritto, ossia di tutti quei mezzi di scrittura in tutto o in parte alterabili e/o cancellabili con facilità, anche involontariamente, con la conseguenza che deve ritenersi non apposta la data scritta a matita su un assegno".

Stupisce quindi, considerato il disposto della norma, che per prassi molti assegni bancari siano stati e vengano tuttora emessi (nonostante il progressivo abbandono di tale "pericolosa" forma di pagamento a favore di altri sistemi come i bonifici ed i pagamenti elettronici) privi della data ed integrati in tale requisito essenziale dal prenditore, magari subito prima della loro negoziazione presso un istituto bancario.
Tra l'altro la circolazione di assegni senza data potrebbe provocare notevoli problemi all'emittente nel caso di chiusura del conto corrente sul quale sono stati tratti e conseguente revoca dell'autorizzazione all'emissione (od in altri casi di revoca di quest'ultima) considerato che la negoziazione di un assegno che rechi data posteriore a
tale evento comporterebbe, oltre all'eventuale protesto, l'avvio delle procedure sanzionatorie per l'illecito amministrativo di emissione di assegno senza autorizzazione di cui all'art. 1 l. 15 dicembre 1990, n. 386, illecito per cui non è prevista la non applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo pagamento entro i sessanta giorni di cui all'art. 8 l. 386/90.

Se infatti la banca trattaria può rilevare agevolmente la nullità dell'assegno bancario che le pervenga senza data di emissione, non può farlo quando l'assegno, pur emesso senza data, le pervenga completo in tale requisito apposto a sua insaputa da soggetti diversi dall'emittente.

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