2. LA FIGURA DEL PROCURATORE SPORTIVO ...
2.1. ... nel diritto sportivo (cenni)
Nella consapevolezza dell'esistenza di un ordinamento federale di settore, in questa sede non si ritiene opportuno addentrarsi nell'analisi delle norme regolamentari che disciplinano i rapporti tra i diversi soggetti del mondo calcistico (in particolare società sportive, giocatori e procuratori); ciò, infatti, rischie- rebbe di creare solo confusione e, a ben vedere, risulterebbe poco utile ai fini che qui interessano.
Ciononostante, al solo fine di meglio inquadrare la fattispecie oggetto di trattazione, è necessario fornire un breve inquadramento circa la figura del procuratore sportivo.
La normativa di settore definisce l'agente come colui che «in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli in conformità al presente regolamento, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una società di calcio professionistica (...) in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva, ovvero tra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione di contratto di un calciatore (...)».
L'attività dell'agente non è rivolta esclusivamente al calciatore, ma può essere resa anche a favore delle società di calcio. Per tale motivo le norme regola- mentari stabiliscono che il procuratore sportivo debba svolgere la propria prestazione in modo trasparente ed indipendente e che «l'agente che ha ricevuto uno o più incarichi è tenuto a rappresentare e tutelare gli interessi dei propri assistiti». Inoltre, ha l'obbligo «di evitare qualsiasi conflitto di interessi» (9), essendo previsto il divieto di «rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto» .
La ratio di tali disposizioni è ravvisabile nell'oggettiva diversità delle prestazioni rese dal procuratore a favore del calciatore rispetto a quelle rese alla società di calcio, e agli opposti interessi ravvisabili in capo a tali soggetti. Invero, all'esigenza della società di individuare e tesserare un determinato atleta dotato di particolari caratteristiche fisiche e abilità sportive, limitando il più possibile i costi, si contrappone quella del calciatore che mira ad ottenere l'ingaggio massimizzando la propria retribuzione.
2.2. ... nel diritto civile (cenni)
Da quanto sopra esposto risulta di tutta evidenza che l'attività posta in essere dai procuratori sportivi non possa essere inquadrabile nell'ambito del contratto di mediazione ex art. 1754 ss. c.c. Il mediatore, infatti, è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (o di mandato). Egli si limita a svolgere una funzione di mera intermediazione tra le parti, senza tutelare la posizione dell'una o dell'altra; conseguentemente - in caso di conclusione dell'affare - ha diritto a ricevere la provvigione "da ciascuna delle parti". Il procuratore sportivo, invece, svolge la sua attività nell'esclusivo interesse di una sola parte (calciatore o società), e per tale motivo ha diritto ad essere retribuito unicamente dal soggetto che gli ha conferito l'incarico e a favore del quale ha agito.
L'attività svolta dal procuratore sportivo è, invece, idoneamente inquadrabile nell'ambito di un rapporto contrattuale di consulenza, con caratteristiche affini al contratto di mandato (senza rappresentanza) misto a prestazione d'opera (art. 2222 ss. c.c.). Si tratta, in particolare, di una prestazione personale - e come tale non delegabile a terzi - in quanto incentrata sul carattere tecnico della stessa e sulla totale discrezionalità ed autonomia dell'agente nell'ambito del suo operato.
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