1. GENESI DELLA RESPONSABILITÀ PENALE E AMMINISTRATIVA IN CAPO AGLI ENTI
Il dilagante fenomeno della criminalità economica, censita in modo crescente fin dagli anni settanta, spinse l'Unione Europea ad introdurre misure di contrasto alla stessa, non più di genere individuale, bensì riconducibili ad Enti quali società e associazioni con o senza personalità giuridica.
Lo stesso fenomeno investiva non soltanto imprese illecite, che si proponevano, cioè, di perseguire uno scopo criminale, ma anche organizzazioni ed istituzioni dotati di fine in se lecito, ma perpetrato mediante politiche interne inclini ad attività quali: la lesione di interessi patrimoniali pubblici, la truffa finanziaria e soprattutto la corruzione.
Tutto questo obbligò il legislatore comunitario ad invogliare le singole realtà nazionali a produrre strumenti legislativi che permettessero di perseguire direttamente le società o enti che si fossero macchiate di reati di matrice economica.
Da questi presupposti venne approvata in Italia la Legge Delega n. 300/2000, che si poneva come primo impulso nella disciplina della responsabilità degli Enti nell'ambito di illeciti causati da reato. Questa legge rappresenta una svolta epocale nella concezione del nostro ordinamento giuridico in quanto, lo stesso, ha sempre espresso un'estrema diffidenza nell'accettazione dell'istituto della responsabilità penale degli enti, appoggiandosi al sommo principio costituzionale presente nell'art. 27 "societas delinquere non potest".
Al fine di dare attuazione al disposto della Legge Delega 300 del 2000 era stato promulgato il D. Lgs. 231/2001, che individua la responsabilità amministrativa dell'Ente limitatamente ai reati commessi dai propri dirigenti, amministratori o dipendenti in favore e a beneficio dello stesso Ente.
Il legislatore italiano, nell'affrontare lo studio preliminare alla produzione normativa, aveva scelto una posizione intermedia, definita dal rapporto accompagnatorio del governo al D.Lgs.231 come "tertium genus" nell'ambito della responsabilità: non solamente di genere amministrativo perché è presupposta la presenza di un reato (natura penale) e neanche di genere penale, perché la sanzione al quale l'ente avrebbe dovuto essere condannato, benché propriamente punitiva, deficie del tipico compito rieducativo, scopo primario della pena.
A differenza dell'affermazione di una piena responsabilità penale degli enti, scelta caldeggiata dalla produzione normativa di nazioni quali Francia, Canada, Belgio, Olanda, Irlanda o differentemente la previsione di una responsabilità non penale ancorché correlata ad un illecito penale, la strada percorsa dal nostro legislatore, secondo parte della dottrina, era stata quella mitigare gli elementi tipici dei sistemi amministrativo e penale, tentando inoltre di fondere e plasmare all'interno del nostro sistema a base codicistica i Compliance Programs di provenienza anglo-americana. Il D.lgs 231/2001 mira, quindi, ad investire gli operatori economici di una sorta di funzione di "garanzia" che sensibilizzi gli stessi a prevenire qualsiasi crimine economico all'interno dell'esercizio dell'impresa secondo canoni etici e non contra legem. Il legislatore tentava, inoltre, di infrangere quella sorta di estraneità mediante la quale la percezione del medesimo reato economico era ridotta ad un evento isolato e lontano dalla sfera di interesse dell'Ente stesso.
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