In particolare il decreto sulla revisione del sistema sanzionatorio attenua le sanzioni pecuniarie amministrative, mentre sul piano penale attenua le pene sugli illeciti non fraudolenti ma aumenta quelle sui comportamenti più pericolosi.
Le disposizioni concernenti le sanzioni amministrative (titolo II) si applicheranno a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2017. Quelle in materia penale (titolo I) saranno invece di immediata applicazione.
In forza del principio del favor rei (retroattività della legge più favorevole), in entrambe le fattispecie (penale e amministrativa) si applicheranno ai trasgressori le disposizioni più favorevoli anche in relazione a fatti commessi precedentemente.
Sintesi delle principali novità:
Reati penali
Violazioni amministrative
La sanzione da applicare in caso di versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza sarà del 15% (anziché del 30%) E' ridotta allo 0,1% giornaliero la sanzione per i versamenti effettuati entro i 14 giorni successivi alla scadenza Salvo diversa disposizione delle singole leggi d'imposta, la sanzione è ridotta alla metà per le dichiarazioni e denunce presentate entro 30 giorni dalla scadenza La sanzione per omessa dichiarazione è dimezzata (dal 60 al 120% dell'imposta, anziché dal 120 al 240%) se la dichiarazione annuale è presentata dopo 90 giorni ma entro il termine per la presentazione di quella successiva Diminuiranno del 10% le sanzioni per le dichiarazioni infedeli L'omessa fatturazione e registrazione sarà punita come violazione formale (sanzione fissa da 250 a 2.000 euro, anziché proporzionale all'imposta) in tutti i casi in cui non incida sulla liquidazione dell'IVA (per esempio in caso di ritardi brevi che non pregiudicano il computo dell'IVA nella liquidazione di competenza) Sarà punita come violazione formale anche l'omissione dell'inversione contabile (reverse charge), quando non risulti dovuta IVA Nei casi in cui l'IVA è applicata dal contraente sbagliato, la violazione sarà considera formale (sanzione da 250 a 10.000 euro) e l'imposta si considera comunque assolta In caso di inosservanza dell'obbligo di tracciabilità degli incassi e dei pagamenti, le associazioni sportive non perderanno il diritto al regime agevolato della legge n. 398/91.