Per i soggetti IRPEF non imprenditori che possiedono partecipazioni qualificate è tuttavia prevista una disciplina transitoria applicabile agli utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31/12/2017 e la cui distribuzione risulti deliberata in una data compresa tra il 1/1/2018 e il 31/12/2022. A tali utili si applica la disciplina previgente (disciplinata dagli art. 47 del TUIR e dai DM 2.4.2008 e 26.5.2017) che prevede che i dividendi non siano assoggettati ad alcuna ritenuta ma siano assoggettati ad IRPEF (in capo alle persone fisiche che li percepiscono) con imponibile pari:
al 40% se l'utile si è formato fino all'esercizio in corso al 31/12/2007; al 49,72% se l'utile si è formato dopo l'esercizio in corso al 31/12/2007 e fino all'esercizio in corso al 31/12/2016 al 58,14% se l'utile si è formato dopo l'esercizio in corso al 31/12/2016In alternativa alla tassazione a titolo d'imposta del 26%, potrà valutarsi anche l'opzione per il regime di trasparenza di cui all'art. 116 del TUIR, che comporta la tassazione degli utili conseguiti direttamente in capo ai soci, in base alle quote di partecipazione alla società, come accade con le società di persone.
L'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta comporta, di fatto (e in assenza di variazioni fiscali), una tassazione pari al 43,76% sull'utile della società, per effetto della combinazione tra l'aliquota IRES (24%) e l'ulteriore tassazione in capo al singolo socio (26%).
L'applicazione del regime di trasparenza comporta una tassazione che dipende anche dall'ammontare complessivo dei redditi conseguiti dal socio, essendo applicabili le aliquote IRPEF progressive, fino al 43%, nonché le addizionali regionali e comunali.
La scelta tra i due regimi richiede un'attenta valutazione della convenienza tenendo conto dei vantaggi e svantaggi di ciascun regime.
I vantaggi del regime ordinario (applicazione della ritenuta a titolo d'imposta) sono:
Gli svantaggi sono:
un'aliquota di tassazione (43,76% a causa della doppia tassazione dovuta ad IRES e ritenuta del 26%) complessivamente elevata e simile a quella prevista ai fini IRPEF per lo scaglione più alto di reddito (43%)I vantaggi del regime di trasparenza sono:
l'aliquota d'imposta applicabile al dividendo è quella marginale (applicabile sull'ultima porzione di reddito) e quindi è sempre inferiore a quella che di fatto si applica con la ritenuta a titolo di imposta (43,76%), anche perché non va versata l'IRES (quest'ultima assorbita dalla tassazione in capo ai singoli soci);Gli svantaggi sono:
viene tassato in capo ai soci l'intero utile prodotto dalla società, a prescindere dalla sua distribuzione o destinazione a riserva di patrimonio nettoNell'esame della convenienza bisogna inoltre tenere conto di altri fattori:
l'opzione per il regime di trasparenza è vincolante per un triennioAl fine di esaminare la convenienza tra i due regimi, abbiamo predisposto un foglio elettronico che confronta la tassazione subita applicando il regime ordinario o quello della trasparenza. In questo modo è possibile combinare i diversi fattori che influenzano la convenienza e giungere ad una decisione.