SOMMARIO: 1. PREMESSA - 2. APPLICABILITÀ DELLA TRANSAZIONE FISCALE; 2.1 Contenuto della transazione; 2.2 Soggetti legittimati alla transazione fiscale - 3. TRIBUTI OGGETTO DI TRANSAZIONE FISCALE - 4. ASPETTI PROCEDURALI DELLA PROPOSTA DI TRANSAZIONE FISCALE - 5. POSSIBILI RISVOLTI TRIBUTARI SOPRATTUTTO AI FINI DELL'EVENTUALE IMPONIBILITÀ DELLE SOPRAVVENIENZE DERIVANTI DALLA TRANSAZIONE FISCALE A SEGUITO DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO E/O (SOPRATTUTTO) DELLA DOMANDA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI - 6. CONCLUSIONI.
1. PREMESSA
A seguito della riforma del diritto fallimentare messa in atto attraverso il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, conformemente alla delega contenuta nell'art. 1, comma 5, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), è stata introdotta, nel Titolo III, capo V, della legge fallimentare, la possibilità di presentare la domanda di transazione delle obbligazioni tributarie, sulla base dell'art. 182-ter della legge fallimentare, unitamente al piano di concordato preventivo.
Tale istituto, previsto originariamente ed esclusivamente per i soggetti rientranti nella procedura di concordato preventivo, è stato esteso - a seguito delle modifiche operate dall'art. 16, comma 5, del D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, all'art. 183-ter della legge fallimentare - dal 1° gennaio 2008, anche nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis del novellato R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
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