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Martedì 12 marzo 2013

Lavorare all'estero a part time o tempo determinato non fa perdere la mobilita'

a cura di: Sintesi Studio Associato


Con una interessante risposta ad Interpello n. 11 del 8 marzo 2013, il Ministero del Lavoro chiarisce come l'assunzione a tempo parziale o a tempo determinato non sia ostativa al mantenimento dell'iscrizione nelle liste di mobilità di cui all'art. 8, c. 6 e 8 della L. 223/91, nemmeno nel caso in cui l'assunzione avvenga all'estero in paesi U.E. o extra-comunitari.
Nella fattispecie esaminata dal Ministero, posta dalla Federazioni Italiana Trasporti - Comparto Aereo e dalla Federazione autonoma dei sindacati dei trasporti, si chiedeva quale fosse la disciplina applicabile qualora il lavoratore si trasferisca o espleti attività lavorativa all'estero durante il periodo di fruizione della relativa indennità.
Nel rispondere al quesito la Direzione Servizi Ispettivi del Ministero del Lavoro richiamava le disposizioni previste dall'art. 8, commi 6 e 7, ai sensi del quale "il lavoratore in mobilità ha la facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato, mantenendo l'iscrizione nella lista, con sospensione dell'indennità per le giornate di lavoro svolto, nonché per quelle afferenti ai periodi di prova di cui all'art. 9, comma 6, della medesima Legge".

In tali situazioni pertanto l'indennità in argomento risulta sospesa sia nell'ipotesi in cui il lavoratore, iscritto nella lista di mobilità, venga assunto con contratto di lavoro part-time o con contratto a termine, sia qualora venga assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato ma senza superare il relativo periodo di prova. Il lavoratore inoltre mantiene l'iscrizione nell'apposita lista.
Quanto sopra chiarito permette di puntualizzare che in caso di rioccupazione di lavoratori beneficiari della mobilità presso un Paese UE debba essere considerata la disciplina prevista dall'art. 64 del Regolamento CE n. 883/2004, a sensi della quale "il lavoratore mantiene il diritto di iscrizione alle liste di mobilità per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato, purché la durata totale dell'erogazione delle prestazioni non superi la durata complessiva del periodo in cui ha diritto alle prestazioni a norma della legislazione di tale Stato Membro; tale termine può essere prorogato di ulteriori tre mesi fino ad un massimo di sei dagli organi competenti."

In ambito rioccupazione in Paesi extracomunitariviene invece richiamato, il messaggio INPS n. 17576/2008, alla luce del quale l'espatrio e il soggiorno negli stati extra UE venivano considerati circostanze idonee a determinare la perdita del beneficio - iscrizione nella lista e percezione dell'indennità - solo laddove, per obiettive connotazioni ovvero per evidenti ragioni di tempo e di luogo, avessero ostacolato un'immediata disponibilità del personale impiegato all'estero a svolgere attività lavorativa nel territorio nazionale (cfr. circ. INPS n. 94/2011).

Due le ipotesi per le quali risultava possibile, in caso di soggiorno in territorio extracomunitario, conservare l'iscrizione nella lista di mobilità e di conseguenza la fruizione dell'indennità: soggiorni di breve durata per gravi e comprovati motivi di salute, personale o di un proprio familiare, dietro presentazione di idonea documentazione e ai soggiorni turistici di breve durata; soggiorni all'estero di lavoratori per il periodo relativo alla mantenimento delle licenze e delle abilitazioni di volo per il personale pilota, equiparando, in tal modo, detta situazione all'assunzione a tempo determinato con applicazione del meccanismo della sospensione ex art. 8, comma 6, L. n.223/1991 (cfr. circ.Inps n. 133/2010).

In riferimento a quando considerato il Ministero del Lavoro ritiene opportuno superare i precedenti orientamenti amministrativi, aderendo ad un'interpretazione "estensiva" dell'art. 8, commi 6 e 7, L. n. 223/1991, nelle ipotesi di rioccupazione all'estero del lavoratore in mobilità e sostenendo che le disposizioni normative summenzionate trovano applicazione anche nelle situazioni di rioccupazione, negli Stati UE e nei Paesi convenzionati nonché in Paesi extra UE, al pari dei lavoratori percettori di indennità di mobilità che svolgono attività lavorativa subordinata a tempo determinato o parziale nel territorio dello Stato Italiano.
Quanto sopra poiché, ad interpretazione del Dicastero del Lavoro, l'art. 8, comma 6, della L. 223/1991 non pone delimitazioni legate al "luogo" di svolgimento della prestazione di lavoro. Da altra angolatura con tali considerazioni si vogliono rispettare i principi comunitari di non discriminazione e di parità di trattamento, nonché di libera circolazione dei lavoratori.

Ministero del Lavoro Interpello n. 11 del 8 marzo 2013.

Rag. Francesco Geria

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