La disciplina del c.d. "monitoraggio fiscale" (in seguito monitoraggio fiscale) è stata introdotta nell'ordinamento dal D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227). La ratio del provvedimento è quella di garantire all'erario un costante monitoraggio dei trasferimenti di valuta da e per l'estero, nonché un quadro delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero da parte dei contribuenti residenti in Italia, al fine di consentire la verifica dell'assolvimento degli obblighi tributari sui redditi prodotti da tali cespiti.
Come è noto, il citato decreto ha fissato, in testa a due tipologie di soggetti residenti, degli stringenti adempimenti.
Ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 167/1990 gli intermediari finanziari residenti (c.d. soggetti "monitoranti") devono mantenere evidenza dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di massa, di importo superiore ad euro 10.000, effettuati per conto dei c.d. soggetti "monitorati" (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR). Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate, gli intermediari devono trasmettere le informazioni rilevate all'Anagrafe tributaria.
A loro volta i soggetti "monitorati" devono indicare nel modulo RW della dichiarazione gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria detenuti al termine del periodo d'imposta, nonché i trasferimenti che li hanno interessati nel corso del medesimo arco temporale e quelli effettuati attraverso intermediari non residenti. Nello specifico, gli obblighi dichiarativi previsti dall'art. 2, primo comma, e dall'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. n. 167/1990, sono assolti attraverso la compilazione delle tre sezioni di cui si compone il modulo RW:
nella sezione I vanno indicati i trasferimenti (non al seguito) da o verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti in Italia, senza l'intervento di intermediari residenti;
la sezione II contiene, distintamente per Stato estero, la consistenza di ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria detenuta al termine del periodo di imposta;
la sezione III accoglie i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria indicati nella sezione II.
L'art. 4 del decreto prevede, altresì, alcune ipotesi di esclusione dagli obblighi dichiarativi.
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