SOMMARIO:
1. PREMESSA - 2. LE REGOLE FISCALI PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO. RATIO E LIMITI DELL'ATTUALE LEGISLAZIONE; 2.1. Distorsioni rispetto al principio generale di inerenza; 2.2. Distorsioni rispetto al principio di derivazione dell'imponibile fiscale dal risultato di bilancio - 3. IL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO POSTULATO PER LE HOLDING INDUSTRIALI. IRRAZIONALITÀ DELL'INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE - 4. RAGIONI DI COERENZA SISTEMATICA E DI RAZIONALITÀ A FAVORE DELL'INCLUSIONE DEI COMPONENTI FINANZIARI NEL ROL DELLE HOLDING DI PARTECIPAZIONI - 5. IL TRATTAMENTO RISERVATO ALL'INDEBITAMENTO RICADENTE NEL PERIMETRO DEL CONSOLIDATO FISCALE NAZIONALE; 5.1. Eccedenze di interessi passivi e perdite pregresse. Pregiudiziali interpretative negative introdotte dalla circolare n. 19/E/2009; 5.2. Consolidamento virtuale delle controllate estere. Discriminazioni tra i gruppi italiani a seconda della localizzazione territoriale delle controllate.
1. PREMESSA
La nuova disciplina degli interessi passivi introdotta con il completamente novellato art. 96 del TUIR, relativamente ai soggetti IRES, pone non pochi problemi di coerenza sistematica e razionalità, che risultano particolarmente acuiti nel caso delle società la cui attività prevalente consiste nell'assunzione di partecipazioni in società non finanziarie - le cd. holding industriali. Rispetto ad esse, infatti, i limiti quantitativi introdotti per parametrare il quantum di interessi passivi deducibili, si traducono in menomazioni sostanziali della gestione d'impresa, ove si adotti un approccio burocratico e formalistico nella configurazione del risultato operativo connotativo dell'attività da esse esercitata. Questo approccio è stato quello tipicamente seguito dall'Agenzia delle entrate nella prima circolare di commento complessivo alla disciplina dell'art. 96: la n. 19/E del 21 aprile 2009 . È nostra intenzione dimostrare le incongruenze giuridiche e le aporie concettuali implicate da questa presa di posizione, che presenta rilevanti profili di irragionevolezza, sia sul piano interno all'articolazione strutturale e teleologica della norma di riferimento, che su quello più sistematico della configurazione stessa del parametro di misurazione della capacità contributiva tassabile.
2. LE REGOLE FISCALI PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO. RATIO E LIMITI DELL'ATTUALE LEGISLAZIONE
A seguito della soppressione del regime della thin capitalization, la disciplina relativa al trattamento tributario dell'indebitamento dell'impresa è stata informata a regole particolarmente restrittive, dal lato della deducibilità degli interessi passivi, caratterizzate da un'impostazione incondizionatamente negativa dell'indebitamento tout court, la cui incidenza sul patrimonio dell'impresa finanziata è considerata ex ante e, perciò, pregiudizialmente, rispondere più a logiche di economia fiscale che al servizio dell'esigenza aziendale di procacciamento di risorse. In quest'ottica si è introdotto, per un verso, un sistema irragionevolmente asimmetrico, che restringe l'area di deducibilità degli interessi passivi, mentre tassa per intero gli interessi attivi conseguiti dai soggetti finanziatori, anche non soci. E, per l'altro, promuove una tassazione che finisce per gravare su costi economicamente inerenti, stante l'ordinaria destinazione funzionale dei finanziamenti al sostenimento delle attività costituenti manifestazioni tipiche dell'esercizio d'impresa.
Nella previsione del nuovo art. 96 del TUIR, si è, in sostanza, configurato un concetto di inerenza modellato specificamente sugli interessi da finanziamento, che ne circoscrive (rectius: ne amputa) l'area di rilevanza fiscale al solo valore aggiunto della produzione, singolarmente individuato dal legislatore tributario nel 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica. In tal modo si è provocata una doppia distorsione: una rispetto al principio generale di inerenza desumibile dalla previsione dell'art. 109, comma 5, del TUIR, l'altra rispetto alle modalità stesse di determinazione del reddito d'impresa.
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