Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 è una manovra ad ampio raggio che prevede il recupero di 45,5 miliardi in due anni (20 nel 2012 e i restanti nel 2013), finalizzato all'anticipo del pareggio di bilancio dal 2014 al 2013.
Il decreto interviene su IRPEF dei lavoratori autonomi, "prelievo di solidarieta'" sui redditi oltre i 90mila euro, pubblico impiego, pensioni, rendite finanziarie, privatizzazioni e liberalizzazioni, Province e Comuni, evasione fiscale.
Riassumiamo le principali novità fiscali:
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
Per il triennio 2011-2013 sarà dovuto un contributo di solidarietà del 5% a carico dei redditi Irpef di importo superiore a 90.000 euro e del 10% cento sui redditi più alti. Una clausola di salvaguardia consente di applicare un'aliquota marginale del 48% (invece dell'attuale aliquota massima del 43%) ai redditi eccedenti i 75.000, alternativamente al contributo di solidarietà (dovrebbe rivelarsi conveniente per redditi superiori ai 165.000 euro).
Il contributo di solidarietà sarà deducibile dal reddito complessivo, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del Tuir. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso sono applicabili le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
AUMENTO ADDIZIONALI IRPEF
Le Regioni potranno aumentare l'aliquota dell'addizionale IRPEF già dal 2012 dello 0,5% in più rispetto alle aliquote attuali. Per i Comuni è invece previsto lo sblocco totale e immediato delle addizionali: l'addizionale comunale potrebbe aumentare dallo 0,1% allo 0,8%.
RENDITE FINANZIARIE E RITENUTE
Viene uniformata al 20% la tassazione delle rendite finanziarie realizzate dalle persone fisiche per interessi su titoli, depositi e conti correnti, per dividendi da azioni e partecipazioni sociali "non qualificate" e da capital gain su partecipazioni, titoli e strumenti finanziari, anche attraverso gestioni individuali o collettive. Resta al 12,5% la tassazione dei titoli di stato italiani e di Paesi inclusi nella white list, dei titoli di risparmio per l'economia meridionale, del risultato delle forme di previdenza complementare e di piani di risparmio appositamente istituiti. La nuova aliquota sarà applicabile sui proventi esigibili e sui capital gain realizzati dal prossimo 1° gennaio 2012.
Vengono conseguentemente rimodulate le ritenute di imposta applicate sulle rendite finanziarie: scende quindi al 20% la ritenuta sugli interessi interessi bancari.
DIVIDENDI E CAPITAL GAIN SU PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE
Per i dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori su partecipazioni (quotate e non quotate) "non qualificate" (che rappresentano quindi una percentuale non superiore al 20% per le non quotate o al 2% per le azioni quotate), incassati a partire dal 1° gennaio 2012 anche se per effetto della distribuzione di utili o riserve formatesi in precedenza, la tassazione "secca" (oggi del 12,5%) sale al 20%. Resta immutata la tassazione dei dividendi su partecipazioni qualificate delle persone fisiche (che concorrono alla formazione del reddito IRPEF per il 49,72%).
La stessa aliquota del 20% si applicherà anche alla remunerazione degli strumenti partecipativi assimilati alle azioni e ai proventi degli associati in partecipazione in contratti con apporto di capitale o misto, in tutti i casi in cui la percentuale rappresentata dallo strumento o dal contratto dovesse essere "non qualificata", nonché ai cosiddetti capital gain su partecipazioni non qualificate realizzati dal 1° gennaio 2012. Le plusvalenze su titoli di stato si computano, ai fini della applicazione dell'imposta sostitutiva, nella misura del 62,5%. Le minusvalenze realizzate fino al 2011 su strumenti finanziari sopra indicati si dedurranno dalle future plusvalenze limitatamente al 62,5% (rapporto tra 12,5% e 20%) anziché al 100%; resta invariato il limite quinquennale per il riporto. Per la tassazione dei futuri capital gain sarà possibile utilizzare, in luogo del costo storico, il relativo valore alla data del 31.12.2011, corrispondendo l'eventuale imposta sostitutiva del 12,5% sulle plusvalenze scaturite dalla "rivalutazione" del costo.
LIMITAZIONI ALL'USO DEI CONTANTI
L'utilizzo del denaro contante e degli assegni "trasferibili" nelle transazioni è ammesso solo per operazioni di importo inferiore a 2.500 euro (il limite precedente era di 5.000 euro). Entro il 30 settembre 2011 i libretti al portatore con saldo eccedente il limite dovranno essere chiusi o ridotti entro il limite.
SANZIONI PER MANCATA FATTURAZIONE
Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo e viene comunicato all'ordine professionale perché ne venga data pubblicazione sul sito internet. Se la violazione viene commessa nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria è disposta nei confronti di tutti gli associati.
ROBIN TAX DEL SETTORE ENERGETICO
Cambiano i limiti per l'applicazione dell'addizionale IRES alle imprese che operano nel settore energetico; l'addizionale si applicherà alle imprese con fatturato superiore a 10 milioni di euro (il limite precedente era di 25 milioni), ma solo in presenza di un reddito imponibile di almeno 1 milione di euro. Per il triennio 2011-2013 l'addizionale Ires salirà dal 6,5 al 10,5%. Aumentano anche i soggetti interessati che accolgono ora anche le società attive nella trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale e quelle che producono energia da fonti rinnovabili.
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE
Aumenta l'imposta provinciale di trascrizione per le auto con cilindrata superiore a 53 cavalli fiscali.
GIOCHI E SIGARETTE
Il Direttore dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato potrà regolare con propri decreti dirigenziali tutti i giochi pubblici già esistenti e potrà introdurre nuovi giochi, indire nuove lotterie, anche ad estrazione istantanea, adottare nuove modalità di gioco del Lotto e dei giochi numerici a totalizzazione nazionale, variare l'assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi o a vincite in denaro, e da ultimo variare la misura del prelievo erariale unico e la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.
Il Direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato potrà anche segnalare al Ministero dell'Economia la necessità di aumentare l'aliquota di base dell'imposta di consumo, tenendo conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenuti.