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Mercoledì 9 novembre 2011

LE PICCOLE IMPRESE POSSONO DIVENTARE "GRANDI"

a cura di: Gabriella Opromolla - Calmetta Avvocati Attorneys, LLP


Si segnala che in data 10.10.2011 il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato un nuovo studio (n. 1 - 2011/I) con cui si chiariscono alcuni aspetti concernenti il "contratto di rete".
Con il "contratto di rete" - nuova forma giuridica nata nel 2009, disciplinata dall'art. 3 comma 4-ter della legge n. 33 del 2009 come modificato dall'art. 42 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122 - viene consentito alle imprese di sviluppare il network mantenendo la propria individualità, ma disciplinando i rapporti giuridici derivanti da una collaborazione stabile basata su obiettivi strategici. In sostanza, due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali con un duplice scopo: (i) accrescere la reciproca capacità innovativa e produttiva e (ii) aumentare la competitività sul mercato. Non si forma un nuovo soggetto giuridico, ma una sinergia fra imprese. Il contratto di rete è pertanto un utile strumento di cooperazione fra piccole e medie imprese le quali, attraverso l'unione delle proprie forze e delle rispettive risorse economiche, hanno la possibilità di perseguire un obiettivo di crescita che, uti singuli, non avrebbero potuto raggiungere.

Rispetto alle forme di collaborazione tra imprese già note (si pensi al consorzio, alla Associazione Temporanea di Imprese, alle joint ventures), il contratto di rete consente di disciplinare relazioni plurilaterali di scambio e di collaborazione, prima forzate ad un ambito bilaterale avvalendosi di un collegamento contrattuale o costrette ad accontentarsi di un coordinamento informale. La differenza fondamentale di tali forme di cooperazione imprenditoriale risiede nello "scopo" specifico dell'aggregazione fra le imprese partecipanti e nell'assenza nel raggruppamento temporaneo di imprese e nel consorzio di un programma comune duraturo e non limitato al compimento di un affare specifico o alla disciplina delle "fasi" della rispettiva attività di impresa. In particolare, la stessa giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il raggruppamento temporaneo di imprese non è altro che un mezzo tecnico tramite il quale ciascuna impresa persegue un interesse "proprio", distinto da quello delle altre imprese partecipanti. Inoltre il contratto di rete beneficia di agevolazioni fiscali.

Ciò che più rileva è che il legislatore non ha voluto espressamente prefissare schemi fissi o modelli rigidi da imporre alle imprese. La legge fissa solo dei paletti su alcuni elementi contrattuali generali. Lo strumento è duttile e si presta ad essere tarato sulle diverse esigenze delle imprese.
Avv. Gabriella Opromolla

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