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Giovedì 19 marzo 2015

Lo Spesometro 2015: lettera informativa ai clienti dello Studio professionale

a cura di: AteneoWeb S.r.l.



L'articolo 21 del dl 78/2010 ha introdotto l'obbligo, per i soggetti IVA, di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel periodo d'imposta (c.d. "spesometro").

L'obbligo di comunicazione riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali e' previsto l'obbligo di emissione della fattura ed e' assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate. Per le sole operazioni per le quali non e' previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'IVA.

L'obbligo di comunicazione riguarda quindi: le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c'e' obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall'importo; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c'e' l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario dell'operazione e' pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'IVA; le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attivita' assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

In deroga alla regola che prevede la comunicazione di tutte le operazioni per le quali si e' emessa la fattura, per ragioni di semplificazione, in caso di registrazione di documento riepilogativo delle fatture attive e passive, di importo non superiore a 300 euro, disciplinato dall'art. 6, commi 6 e 7 del Dpr 695/1996 e' possibile indicare nella comunicazione il riferimento al "documento riepilogativo", senza aggiungere i dati di tutte le controparti indicate nelle singole fatture inferiori ai 300 euro (al netto di IVA).

L'altra deroga, che consentiva ai soggetti che esercitano commercio al minuto e attivita' assimilate e alle agenzie di viaggi e turismo, per le operazioni attive relative al 2012 e al 2013, di comunicare solo quelle per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro, IVA compresa, e' venuta meno nel 2014. A partire dal 2014 (spesometro da inviare nel 2015) tale deroga non opera piu' e dovranno quindi essere comunicate tutte le fatture emesse, indipendentemente dall'importo.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:

le importazioni, le esportazioni indicate all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dr 633/1972, le operazioni intracomunitarie, quelle che costituiscono gia' oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria e le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento e' avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

Sono esonerati dall'obbligo di comunicazione i contribuenti che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, primo e secondo comma del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita'). L'obbligo e' invece previsto per le pro loco e le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime semplificato della L. 398/1991.
Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico (esclusi dall'invio della comunicazione per il 2012 e il 2013) dal 2014 sono anch'essi obbligati a trasmettere la comunicazione delle operazioni non documentate da fattura elettronica.

Per i dati riferiti al periodo d'imposta 2014, la scadenza per la trasmissione telematica della comunicazione e' fissata

entro il 10 aprile 2015 (per i soggetti con liquidazione IVA mensile) entro il 20 aprile 2015 per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale entro il 30 aprile 2015 per gli operatori finanziari con riferimento alle operazioni IVA di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate attraverso carte di credito, di debito o prepagate (c.d. moneta elettronica).

Per agevolare il lavoro del professionista abbiamo predisposto un modello di lettera da indirizzare ai cliente con istruzioni differenziate per i clienti che hanno affidato allo studio il servizio di tenuta della contabilita' e per quelli che invece affidano allo studio il solo invio telematico del file.


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