Nella versione vigente, 'obbligo di comunicazione riguarda invece:
le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c'è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall'importo; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c'è l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario dell'operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'IVA; le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.L'emissione della fattura, in sostituzione di altri documenti fiscali, determina quindi e comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione, a prescindere dal suo importo.
Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:
A livello soggettivo sono invece esonerati dallo spesometro i contribuenti che si avvalgono dei regime dei minimi/forfettari.
La comunicazione telematica può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. L'opzione è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.
Tuttavia, l'opzione dell'invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a:
I termini per effettuare la trasmissione telematica sono:
il 10 aprile dell'anno successivo a quello riferimento, per i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile; il 20 aprile dell'anno successivo a quello riferimento, per gli altri soggetti.