A regime, a partire quindi dalle comunicazioni relative al 2013, i termini sono fissati al 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile; il 20 aprile, per gli altri.
La comunicazione deve avvenire con modalità esclusivamente telematica.
Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:
L'obbligo di comunicazione riguarda:
le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c'è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall'importo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c'è l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario dell'operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.Attenzione: l'emissione della fattura, in sostituzione di altri documenti fiscali, determina, comunque, l'obbligo di comunicazione dell'operazione, a prescindere dal suo importo. In deroga a questa regola, per ragioni di semplificazione, solo ai soggetti che esercitano commercio al minuto e attività assimilate e alle agenzie di viaggi e turismo, è consentito, per le operazioni attive relative al 2012 e al 2013, la comunicazione di quelle per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro, Iva compresa.
Sono escluse invece dall'obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni, le operazioni intracomunitarie, quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria e le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.
La comunicazione telematica può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. L'opzione è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.
L'opzione dell'invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a:
Nella comunicazione in forma analitica, gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione per la quale sussiste l'obbligo di emissione della fattura, sono:
anno di riferimento;Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione per la quale non sussiste l'obbligo di emissione della fattura e per ciascuna operazione in contanti legate al turismo, di importo pari o superiore a 1.000 euro, sono invece:
anno di riferimento; codice fiscale del cessionario o committente; per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato e privi di codice fiscale: per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza; i corrispettivi comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.Ai fini della comunicazione si deve far riferimento al momento della registrazione oppure, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni.
Nella comunicazione per dati aggregati, relativamente alle operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle operazioni attive e passive da comunicare in forma aggregata sono invece, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive:
Nell'individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.