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Mercoledì 4 gennaio 2012

MANOVRA SALVA-ITALIA: LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

a cura di: Studio Dott.ssa Giorgia Signaroldi


Legge 22 dicembre 2011 n. 214 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2011.
Il Senato nella seduta del 22 dicembre 2011 ha approvato definitivamente la legge di conversione del DL 201/2011 c.d. Manovra Salva Italia. Le principali novità in materia di lavoro e previdenza sono:

l'elevazione a 66 anni dal 2012 dell'età per accedere alla pensione di vecchiaia e la contestuale abolizione del trattamento di anzianità e calcolo della pensione con il sistema contributivo per tutti. In particolare gli uomini e le donne della PA potranno dal 2012 accedere alla pensione di vecchiaia con 66 anni di età (67 dal 2021), mentre le lavoratrici private potranno accedere con 62 anni (66 nel 2018) e 63 anni e sei mesi per le lavoratrici autonome. Pur essendo stata abrogata la pensione di anzianità le donne potranno accedere anticipatamente con 41 anni e 1 mese, gli uomini con 42 anni e 1 mese. E' prevista in questi casi una penalizzazione pari all'1% per chi sceglie di uscire dal lavoro con un'età pari a 61 o 60 anni, sale al 2% per chi ha un'età ancora inferiore. Sono previste delle eccezioni alla pensione di vecchiaia per coloro che sono nati tra il 1951 e il 1952. Gli uomini con almeno 35 anni di contributi che maturano nel 2012 il diritto alla pensione sulla base del vecchio sistema delle quote potranno accedere al trattamento di vecchiaia con almeno 64 anni di età anagrafica. Invece le lavoratrici in possesso entro il 31 dicembre 2012 di 60 anni di età e 20 anni di contribuzione, potranno andare in pensione con 64 anni di età anagrafica, se più favorevole rispetto al requisito generale. Va altresì precisato che l'età di accesso alla pensione di vecchiaia è soggetto a un adeguamento automatico legato alla speranza di vita con decorrenza 2013; l'adeguamento diverrà biennale anziché triennale dal 2019. E' previsto un contributo di solidarietà del 15% sulle c.d. pensioni d'oro di importo superiore a 200.000 euro, che si aggiunge alle altre aliquote già in vigore (5% oltre il 90.000 euro e 10% oltre i 150.000 euro). Aumentano i contributi dovuti dagli iscritti alla gestioni pensionistiche degli artigiani, commercianti e coltivatori diretti. Dal 2012 l'aliquota sale dal 20% al 21,3%. Poi l'incremento sarà dello 0,45% per tutti gli anni successivi. Ai trattamenti di fine rapporto (TFR), le indennità equipollenti e le altre indennità e somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro (preavviso, patto di non concorrenza, incentivo all'esodo, integrazioni al TFR, transazioni) erogate in denaro e in natura di importo superiore a 1 milione di euro, viene applicata la tassazione per scaglioni di imposta IRPEF e non più alla tassazione separata. Lo stesso trattamento verrà riservato alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata tipica e atipica, in genere denominate trattamento di fine mandato (TFM) anche se risultano da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, anche se di importo inferiore a 1 milione di euro (questa è una interpretazione ella norma che deve avere riscontro in una precisazione dell'Agenzia delle Entrate). Questo vale per le somme il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1.1.2011. Particolarmente interessanti anche gli sconti fiscali per le aziende. In particolare sarà possibile dedurre dall'IRPEF/IRES quanto versato ai fini IRAP in merito al costo del lavoro dipendente. Rimane fermo lo sconto del 10% dell'IRAP pagata per il costo per interessi passivi. L'altra novità fiscale riguarda le deduzioni IRAP. Sarà possibile fruire della quota fissa pari a 10.600 euro (in luogo di quella attuale pari a 4.600 euro) per i giovani sotto i 35 anni di età e per le donne occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Lo sconto sale a 15.200 se l'occupazione è effettuata in una delle Regioni del sud Italia. Le registrazioni dei dati da riportare sul Libro Unico Lavoro (LUL) sono spostate dal 16 del mese successivo alla fine del mese successivo. Rimane invece invariato il termine per il versamento dei contributi, vale a dire 16 del mese successivo.
Dott.ssa Giorgia Signaroldi

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