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Martedì 31 gennaio 2012

Micro-srl per i giovani

a cura di: Gabriella Opromolla - Franchini Studio Legale


L'articolo 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 - Supplemento Ordinario n. 18), ha introdotto nel codice civile un nuovo articolo - l'art. 2463-bis, "Società semplificata a responsabilità limitata", "SSRL".
Una nuova tipologia di società accessibile solo alle persone fisiche e in particolare ai giovani che non abbiano compiuto i 35 anni di età si affaccia così nel panorama del diritto societario.
L’obiettivo è incentivare l’imprenditoria giovanile eliminando i vincoli generalmente posti per la costituzione della società a responsabilità limitata (capitale minimo, spese notarili per l’atto pubblico, costi di iscrizione al Registro Imprese)

Si tratta di società dedicate ai giovani che non abbiano ancora compiuto i 35 anni e di conseguenza non ne sono ammessi i soci che superino detta età. In sostituzione del capitale minimo è prevista la misura simbolica di 1 Euro (contro i 10.000 Euro che costituisce la soglia minima di capitale per le normali S.r.l.).
Ciò circoscrive la nascita di questa tipologia di società esclusivamente per attività che non comportino l’esigenza di investimenti particolari, stante l’impossibilità della “microsocietà” così creata di attingere al credito bancario. Inoltre, superati i 35 anni i soci devono trasformare la società in S.r.l. tradizionale o porla in liquidazione.
Altra agevolazione è la possibilità di costituire tale S.r.l. per scrittura privata attraverso la cd. comunicazione unica dell’atto costitutivo al Registro delle Imprese anziché per atto pubblico notarile e la facoltà che tale S.r.l. sia costituita da un singolo socio.
Le norme sulla redazione del bilancio semplificato di cui all’art. 14 Legge n. 183/2011 dovrebbero ritenersi applicabili. La disciplina prevede inoltre che si applichino gli articolo 2462 e seguenti del codice civile in materia di società a responsabilità limitata. Non vi è quindi rischio patrimoniale personale dei soci.

La nuova tipologia di società ha già creato qualche malumore e perplessità.
In particolare, il Notariato ha recentemente diramato un comunicato sulla nuova tipologia di società, nel quale si segnala che l’aver destituito per tale tipo sociale i controlli preventivi notarili potrebbe essere un serio rischio in termini di corretta applicazione delle normative in materia di  antiriciclaggio, evasione fiscale e regolarità, nella finalità di contrasto alle frodi patrimoniali e di identità. Si legge in particolare che “Il controllo e l’affidabilità dei pubblici registri immobiliari e societari, oltre a costituire un valore pubblico per la sicurezza giuridica, costituiscono una fondamentale fonte di informazioni e regole per il corretto e democratico svolgimento dei rapporti sociali ed economici.”

Avv. Gabriella Opromolla

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