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Lunedì 2 febbraio 2015

Modello di ricorso per chiedere l'annullamento di una cartella di pagamento

a cura di: AteneoWeb S.r.l.


La cartella di pagamento può essere annullata, per intero o parzialmente, dal giudice tributario, in tutti i casi in cui sia affetta da nullità.
Se l'atto è preceduto da accertamento i motivi di impugnazione sono circoscritti ai vizi propri della cartella in virtù dell'autonomia dei provvedimenti impugnabili. Si tratta di censure della cartella di pagamento che per lo più contestano il rispetto delle regole e della procedura imposta dalla legge al Concessionario per richiedere i pagamenti di imposte e contributi (per la verità spesso effettivamente dovuti).

Normalmente il vizio più contestato, in via pregiudiziale, in una cartella esattoriale, è il difetto di notifica. La legge, infatti, impone al notificatore di rispettare determinate formalità prima di consegnare l'atto emesso dall'Agente della riscossione. Ad esempio, la notifica della cartella di pagamento tramite il servizio postale può determinare l'inesistenza giuridica della notifica, come anche l'illeggibilità della relata della cartella di pagamento priva altresì di idonea sottoscrizione dell'Agente della riscossione.

Altre censure eccepiscono, per esempio, la violazione del principio del contraddittorio procedimentale che imporrebbe all'Agenzia delle entrate di convocare il contribuente per la comunicazione dell'esito dell'attività svolta, in epoca antecedente alla notifica della cartella di pagamento, ovvero la carenza di motivazione del'atto esecutivo.
Su quest'ultimo aspetto occorre osservare che, se è vero che la cartella di pagamento individua esclusivamente le somme iscritte a ruolo essendo la motivazione insita negli atti 'presupposti', è altrettanto vero che nonostante l'approvazione dei nuovi modelli di cartella, gli atti impositivi continuano a mancare dei prospetti di calcolo degli interessi e di informazioni 'adeguate' ad illustrare la pretesa tributaria o previdenziale.

Abbiamo pubblicato un modello di ricorso avverso la cartella di pagamento, strutturato in 20 pagine ed arricchito da oltre sessanta riferimenti giurisprudenziali di Legittimità e di merito; il modello eccepisce alcuni dei possibili vizi dell'atto esecutivo cercando di fornire al professionista uno strumento di lavoro che possa orientarlo nel difficile compito di valutare se, e come, proporre eccezioni all'atto esecutivo.

In sostanza, con il modello proposto il ricorrente chiederà al Collegio di prime cure di accertare:

l'inesistenza giuridica della notifica per posta della cartella di pagamento in virtù della palese violazione e falsa applicazione dell'art 26, d.p.r. n. 602/73; l'assenza della prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento e dichiarare la nullità dell'atto per violazione e falsa applicazione dell'art 26, d.p.r. n. 602/73; l'illeggibilità della relata della cartella di pagamento priva di idonea sottoscrizione e della data di notifica; procedura di notifica effettuata in spregio al contenuto dell'art. 148 c.p.c. e dichiarare l' inesistenza della notificazione e conseguente nullità dell'atto esecutivo; il mancato rispetto dei termini di decadenza per la notifica della cartella e dichiarare la nullità dell'atto per violazione e falsa applicazione dell'art. 25 d.p.r. n. 602/73; l'omessa sottoscrizione della cartella da parte dell'Agente della riscossione e dichiarare nullo l'atto esecutivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.M. n. 321/99; la violazione del principio del contraddittorio che determina la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 5, l. n. 212/2000; la carenza di motivazione della cartella di pagamento e la omissione di una motivazione congrua ed esaustiva, in aperta violazione e falsa applicazione dell'art. 3 e 10, l. n. 212/2000; la grave mancata indicazione del calcolo degli interessi con richiesta di dichiarare la nullità dell'atto esecutivo per violazione e falsa applicazione dell'art. 7, l. n. 212/2000;

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