L'articolo 140 del DL 34/2020 ha posticipato l'entrata in vigore degli obblighi al 1° gennaio 2021.
Nel settore Sanitario sino a tutto il 2020 è fatto divieto di emettere fattura elettronica nei confronti di "privati"anche da parte di soggetti non tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (es. fisioterapisti, massofisioterapisti, logopedisti etc.).
Di seguito indichiamo unicamente il termine "medico" intendendosi per tale il medico generico, il medico specialista, l'odontoiatra, lo psicologo, il poliambulatorio, l'ottico, l'infermiere iscritto all'albo, ostetriche e ostetrici, tecnici di radiologia medica, tecnici sanitari, medici veterinari, farmacie etc. e qualsiasi altro operatore tenuto alla trasmissione dei dati al "Sistema Tessera Sanitaria".
Dal 1° luglio 2020 il "medico" dovrà dotarsi di un "registratore di cassa telematico" (per gli studi che già dispongono di attrezzature informatiche per l'emissione di fatture/parcelle non è escluso che possa essere collegata al sistema una stampante fiscale con la quale emettere gli scontrini e procedere alla trasmissione, si consiglia in questi casi di interpellare l'azienda che fornisce i programmi applicativi).
Il medico, dal 1° luglio 2020
Ci sia permesso di osservare che la legge istitutiva dell'IVA (D.P.R. 633/72) prevede in capo ai professionisti il rilascio di fattura/parcella e non il rilascio dello "scontrino" e che il D.L. 26/10/2019 non va in alcun modo a modificare la legge IVA.
In seconda battuta occorrerà attendere che il D.L. 26/10/2019 n. 124 venga convertito in Legge entro 60 giorni, cioè entro il 25 dicembre 2019 (in pratica lo scontrino-panettone) in modo che, speriamo, il legislatore possa avere dei ripensamenti in merito.
Nel caso in cui il D.L. venisse convertito in Legge con testo invariato, il comportamento che il "medico" (o il poliambulatorio etc.) dovrà adottare sarà il seguente:
In sintesi, dal 1° luglio 2020
Lotteria degli scontrini
La "lotteria degli scontrini" verrà realizzata in sintesi come segue:
Obbligo di installazione del POS
Rammentiamo inoltre che dal 1° luglio 2020 è praticamente obbligatorio accettare i pagamenti con carte di credito/debito (il testo della Legge non indica solo per incassi da parte di clienti privati) e che in caso di rifiuto di accettazione del pagamento con carte di credito/debito, viene applicata una sanzione pari a 30 euro, oltre al 4% dell'ammontare dello scontrino emesso (ad esempio se rifiuto un pagamento con POS di euro 1.000 la sanzione sarà pari a 70 euro (30 €. fissi + 4% di 1.000 euro). Chiaramente se il medico esegue prestazioni esclusivamente nei confronti di altri medici o di un poliambulatorio che provvedono al pagamento con bonifico e/o assegno potrà tranquillamente non installare il POS.
Per incentivare i pagamenti con carte di credito/debito è stata istituita anche la lotteria delle carte di credito, con stanziamento di 45 milioni di euro di premi.