Con la prima, la n. 311 del 30 dicembre 2004, è stata introdotta la prima parte, quella che dispone che il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per la cessione di alcuni beni, da individuarsi attraverso un decreto ministeriale, fa carico anche all'acquirente qualora la cessione avvenga ad un prezzo inferiore al valore normale e la correlata imposta non venga pagata dal venditore.
Con la legge n. 244 del 24 dicembre 2007, è stato invece introdotto nella seconda parte dell'articolo, il comma 3-bis. Questo prevede che nel caso in cui il corrispettivo indicato in un atto di cessione di beni immobili non sia conforme a quello effettivo, il pagamento della maggior imposta e della relativa sanzione fa carico in via solidale anche al cessionario, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo non dovesse agire nell'esercizio di imprese, arti o professioni.
Ciò che accomuna le due disposizioni è il fatto di essere inserite nel medesimo articolo di legge dedicato alla «solidarietà nel pagamento dell'imposta». Per il resto, queste due disposizioni disciplinano situazioni del tutto eterogenee ed in modo completamente diverso. Entrambe sollevano perplessità.
Partiamo da quella sul coinvolgimento del cessionario di un bene immobile nel pagamento della maggiore imposta sul valore aggiunto allorché dovesse risultare che l'importo effettivamente corrisposto sia maggiore di quello indicato nell'atto di cessione.
L'evasione dell'imposta nel settore delle vendite immobiliari passa indubbiamente attraverso la complicità, per certi versi necessaria, dell'acquirente perché senza la sua collaborazione alla dissimulazione del prezzo effettivo, non sarebbe possibile, per il venditore, sottofatturare la vendita.
Prima che il sistema delle sanzioni per le violazioni tributarie fosse innovato ad opera del D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 472, chi acquistava beni al di fuori di una attività fiscalmente rilevante non poteva essere coinvolto nel pagamento della maggiore imposta e nella irrogazione della sanzione tributaria per la mancata o irregolare fatturazione dell'operazione. Per l'acquirente la sottofatturazione di un immobile risultava sempre e soltanto un vantaggio.
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