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Giovedì 1 ottobre 2015

Novità fiscali del "decreto internazionalizzazione"

a cura di: AteneoWeb S.r.l.


E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 sull'internazionalizzazione delle imprese (emanato in attuazione degli artt. 1, comma 7 e 12 della legge-delega 11 marzo 2014, n. 23).
Tra le numerose novità previste dal decreto segnaliamo la modifica del regime fiscale per dividendi da Paesi black list, interessi passivi, costi black list, spese di rappresentanza, tax deferral, perdite su crediti, credito di imposta per i redditi prodotti all'estero, rientro dei "cervelli" in Italia, potenziamento del ruling internazionale, interpello preventivo per i grandi investimenti e nuove regole per consolidato nazionale, stabili organizzazioni di soggetti non residenti, società controllate e collegate estere.
Molte delle novità si applicano già dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (e quindi dal periodo di imposta 2015 per la maggior parte dei contribuenti.

Breve sintesi di alcune novità

INTERESSI PASSIVI - per il calcolo del risultato operativo lordo (ROL) rilevante per la determinazione degli interessi deducibili si deve sempre tener conto dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. l), del Codice civile.
La norma si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

SPESE di RAPPRESENTANZA - sono definiti i criteri di deducibilità delle spese di rappresentanza e si precisa che il requisito di inerenza dovrà essere stabilito con apposito decreto ministeriale. L'art. 108, comma 2 , del Tuir fissa i nuovi limiti di congruità delle spese ai fini della loro deducibilità.
La novità si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

PERDITE su CREDITI - viene aggiunto all'art. 101, comma 5, del Tuir, un riferimento alle "procedure estere equivalenti" alle procedure concorsuali. Anche le perdite su crediti conseguenti all'esecuzione dei piani di risanamento attestati dal professionista saranno automaticamente deducibili a decorrere dalla data di iscrizione presso il Registro Imprese.
Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti oppure abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi o il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo i principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.

COSTI BLACK LIST - le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati o territori black list, sono deducibili nei limiti del loro valore normale. Per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecaria e catastale.
Le norme si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

DIVIDENDI da PAESI BLACK LIST - i dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati o territori black list concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile. Per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori black list, in presenza dei presupposti di cui al comma 5, art. 167 Tuir, il cedente controllante residente in Italia oppure le cedenti residenti sue controllate, hanno diritto a un credito d'imposta in relazione alle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione delle partecipazioni cedute e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali plusvalenze.
Le norme si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, nonché agli utili distribuiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

TRASFERIMENTO di RESIDENZA in ITALIA - il decreto prevede una norma, applicabile anche ai casi di esterovestizione, che disciplina il trasferimento della residenza in Italia da parte di soggetti non residenti esercenti imprese commerciali. Si riconosce quale valore fiscale di ingresso nel nostro ordinamento il valore normale delle attività e delle passività trasferite (sempreché il trasferimento avvenga da Stati inclusi nella white list). Negli altri casi il valore normale sarà:
a. per le attività, pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale;
b. per le passività, pari al maggiore tra questi valori.
È comunque fatta salva la possibilità di raggiungere un accordo sul valore normale, ai sensi dell'art. 31-ter del D.P.R. n. 600/1973 (art. 166-bis, del Tuir).
Le norme si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

STABILI ORGANIZZAZIONI di IMPRESE RESIDENTI - "branch exemption" - con opzione irrevocabile da esercitarsi al momento della costituzione della stabile organizzazione, potranno non assumere rilevanza fiscale in capo ad un'impresa residente in Italia gli utili e le perdite realizzati dalle sue stabili organizzazioni all'estero.

RIENTRO dei "CERVELLI" - il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che "rientrano" nel Paese, concorre alla formazione del reddito complessivo per il 70% del suo ammontare, qualora:

i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il trasferimento; l'attività lavorativa venga svolta presso un'impresa residente in Italia sulla base di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllino la medesima impresa, ne siano controllate o siano controllate dalla stessa società che controlla l'impresa; l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano; i lavoratori rivestano una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione e siano in possesso di laurea.

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