Dal 1° gennaio 2017
il Libro Unico del Lavoro è tenuto:
in modalità telematica presso il Ministero del Lavoropertanto:
si ritiene che le imprese, ovvero gli intermediari abilitati, dovranno tenere il LUL
Finalità della Tenuta Telematica del LUL presso il Ministero del Lavoro:
un più efficace controllo da parte delle Autorità ispettive che potranno visionare e consultare i LUL prima ancora di procedere all'accesso ispettivo in azienda.DISCIPLINA SANZIONATORIA DEL LUL
ERRORE: salvo i casi di errore solo materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati nel LUL che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali
SANZIONE: da 150 a 1.500 euro
SANZIONE: la sanzione amministrativa pecuniaria ora elevata da 500 a 3.000 euro se la violazione si riferisce:
SANZIONE: da 1.000 a 6.000 euro se la violazione si riferisce:
a più di 10 lavoratori oppure ad un periodo superiore a 12 mesiERRORE: mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga, o omissione - inesattezza nelle registrazioni riportate nella busta paga:
SANZIONE: da 150 a 900 euro
SANZIONE: la sanzione amministrativa pecuniaria ora elevata da 600 a 3.600 euro se la violazione si riferisce:
SANZIONE: da 1.200 a 7.200 euro se la violazione si riferisce:
a più di 10 lavoratori oppure ad un periodo superiore a 12 mesiPrecisazione del Ministero: la consegna del cedolino, di cui alla Legge n. 4/1953, si intende assolta anche se la copia delle registrazioni consegnata al lavoratore non comprende i dati relativi al calendario delle presenze
è sufficiente la consegna al lavoratore, all'atto della corresponsione della retribuzione, della parte del LUL relativa alla valorizzazione retributiva, previdenziale e fiscale della prestazione lavorativa l'obbligo di consegna delle presenze sussiste esclusivamente nel caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla contrattazione collettiva, anche aziendale.(Fonti: D.Lgs. n.151/2015)
Dott.ssa Cristina Orlando