Si rammenta che tale limite va considerato in funzione del valore complessivo da trasferire, anche se effettuato con più pagamenti. A titolo di esempio: il pagamento di una fattura di 4.000 euro, il cui contratto a monte non preveda il pagamento in due tranches, non può essere effettuato per contanti con due rate che, singolarmente, sarebbero inferiori alla soglia di 2.499,99 euro, ma occorre che il pagamento avvenga con assegno bancario o postale con l'apposizione della clausola Non Trasferibile, anche se il pagamento avviene in due rate di 2.000 euro ciascuna.
Il pagamento di somme sino a 2.499,99 euro può avvenire con assegno senza indicata la clausola non trasferibile: il libretto di assegni senza tale clausola va richiesto per iscritto alla Banca ed è dovuta un'imposta di bollo di euro 1,50 per ciascun assegno.
Il pagamento di somme superiori ai 2.499,99 euro deve avvenire con assegno bancario o postale, con indicata la clausola NON TRASFERIBILE o con altri mezzi di pagamento che trovano riscontro nei canali bancari o postali, in modo da garantirne la tracciabilità (assegni circolari, ricevute bancarie, carta di credito, bonifico etc.).
LIBRETTI AL PORTATORE
Il saldo dei libretti al portatore non può essere superiore ai 2.499,99 euro:
i libretti al portatore con saldo superiore ai 2.499,99 euro dovranno essere estinti entro il 30/9/2011 oppure
entro la stessa data il saldo dovrà essere ridotto al predetto ammontare.
Banche e Poste Italiane sono tenuti a dare ampia diffusione e informazione su tali disposizioni.
Anche per le violazioni a queste disposizioni sono state inasprite le sanzioni (in genere dal 10% al 40% del
saldo del libretto, con applicazione di una sanzione minima di 3.000 euro e con aumento della sanzione
minima e massima del 50% nel caso di somme superiori ai 50.000 euro).
Rammentiamo le pesanti sanzioni applicabili all'inosservanza della normativa
dall' 1% al 40% delle somme trasferite con il minimo di 3.000 euro - qualora la somma trasferita
sia superiore ai 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di 5 volte (nel caso quindi
di trasferimento di 50.001 euro si applica la sanzione massima del 40% è pari a 20.000 euro e la sanzione
minima è pari a 15.000 euro).
NON RISULTEREBBERO MODIFICATE LE DISPOISIZIONI SUL TRASFERIMENTO
DI CONTANTI ALL'ESTERO
Norma di riferimento: D.lgs. 195/2008 - trasferimento "libero" sino a 9.999,99 euro
Chi intende trasferire all'estero o trasferire dall'estero in Italia denaro contante di importo pari o superiore
ai 10.000 euro, deve dichiarare tale somma all' Agenzia delle Dogane
La dichiarazione, redatta in conformità al modello allegato al D.lgs. 195/2008, va trasmessa telematicamente
all' Agenzia delle Dogane prima dell'attraversamento della frontiera ed il dichiarante deve avere con
sé copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale
oppure
Consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che
ne rilasciano copia con attestazione di ricevuta da parte dell'ufficio ed il dichiarante deve recare con sé tale
copia.