Giovedì 17 maggio 2012
OPERAZIONI EFFETTUATE DA SOGGETTO PASSIVO NON ISCRITTO AL VIES
a cura di: Dott. Michele Scirpoli
Con la Risoluzione n. 42/E del 27 Aprile 2012 l'agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla qualificazione giuridica delle operazioni effettuate da soggetto passivo stabilito in Italia non regolarmente iscritto all'archivio informatico VIES, di cui all'art. 27 del DL n. 78 del 2010.
Con una istanza di interpello, la società istante prospettava che una fornitura fosse da considerarsi come operazione intracomunitaria, assolvendo l'IVA con l'inversione contabile (reverse charge), atteso che gli accordi tra le parti si erano perfezionati in data antecedente l'entrata in vigore dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29/12/2010 relativi al VIES e che la ditta tedesca aveva emesso la relativa fattura con la dicitura "Transazione intracomunitaria esente IVA" senza aver preventivamente effettuato l'interrogazione al sistema VIES per la verifica della validità del numero di partita IVA.
La risposta è stata di parere negativo. L'Agenzia delle Entrate ha argomentato ribadendo che l'operazione di acquisto intracomunitario, a norma dell'art. 39 del D.L. n. 331 del 1993, si considera effettuata all'atto della consegna del bene nel territorio dello Stato; tuttavia, se anteriormente viene emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato o fatturato, alla data di ricevimento del pagamento o della fattura. Pertanto, la data di perfezionamento dell'accordo contrattuale non assume alcun rilievo.
Inoltre, nella risoluzione, viene richiamata anche la circolare n. 39/E del 01/08/2011, confermando che l'inclusione nell'archivio VIES è la condizione che legittima un soggetto passivo ad effettuare operazioni intracomunitarie, e sottolineando che, nel caso di mancata iscrizione al VIES ovvero in caso di esclusione o revoca, la controparte comunitaria, non avendo modo di riscontrare la soggettività passiva IVA del cedente/prestatore o del cessionario/committente italiano nel VIES, dovrebbe esimersi dal qualificare fiscalmente l'operazione come soggetta al regime fiscale degli scambi intracomunitari. Pertanto, prosegue il documento di prassi, eventuali cessioni o prestazioni intracomunitarie effettuate da un soggetto passivo italiano non ancora incluso nell´Archivio VIES (o escluso a seguito di diniego o revoca) devono ritenersi assoggettate ad imposizione in Italia, con i conseguenti riflessi, anche di natura sanzionatoria ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (circ. citata, par. 6). Quindi, per converso, nel caso di in esame, l'imposta sul valore aggiunto non risulta dovuta in Italia bensì nel paese del fornitore.
Dott. Michele Scirpoli
Via Nastrucci, 23 | 29122 Piacenza | Italy
staff@ateneoweb.com