Da quest'anno agli amministratori di società, di qualsiasi tipo, viene esteso l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.
Lo si desume “agevolmente” dalla legge di bilancio 2025, che attiva il consueto slalom nel labirinto di rinvii normativi: l’art. 1, comma 860 L. 207/2024 modifica l’art. 5, comma 1 D.L. n. 179/2012, conv. da L. 221/2012, per cui l’obbligo di cui all’art. 16, comma 6, DL 29 novembre 2008, n. 185, conv. da L. 2/2009, mod. dall’art. 37 DL 5/2012, conv. da L. 4 aprile 2012, n. 35, è esteso [… ] agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Non è una novità assoluta, già dal 1 ottobre 2020 tutte le imprese avevano l’obbligo della PEC, lo prevedeva il decreto “semplificazioni” (al legislatore non manca l’ironia): art. 37 D.L n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020.
La norma mira a garantire un canale sicuro e tracciabile tra imprese e pubblica amministrazione. Non si vede però che cosa aggiungerebbe a tale esigenza l’indirizzo dell’amministratore, dato che la società ne è già in possesso: lo si costringerebbe invece a duplicare il monitoraggio, e se straniero, anche a comprenderne l’utilizzo, non migliorandosi così l’appeal del nostro ordinamento per gli investitori esteri, né la posizione italiana nella classifica Business Ready (B- Ready), (già Doing Business), i cui indici sono in verità piuttosto discutibili.
In attesa di chiarimenti ministeriali le camere di commercio si sono mosse in ordine sparso: quella di Bergamo ad esempio ha anticipato pilatescamente che “non effettuerà controlli in merito alle pratiche che comportino la sospensione” in sostanza lasciando passare le pratiche per ora anche senza la pec, quella di Milano, dopo una prima netta chiusura con comunicazione del 15 gennaio 2025, dopo aver precisato il campo della modulistica ove riportare il domicilio digitale degli amministratori (mod. Int. P, riquadro 2/Domicilio della persona), si è invece sbilanciata, ritenendo “plausibile, così come già avviene per l’elezione del domicilio fisico, la possibilità per gli amministratori di indicare quale indirizzo digitale quello della società in cui si riveste la carica”. Così gli amministratori che hanno già una pec o vogliono aprirla indicheranno quella, gli altri potranno fare riferimento a quella già aperta dalla società presso cui quindi si “domicilieranno digitalmente”.
Speriamo che la strada tracciata dal Conservatore del registro imprese di Milano, e di quelli che si sono nel frattempo mossi in tal senso, sia seguita a livello “centrale”. Dovrebbe essere il contrario, ma non di formalizziamo...
Notaio Gianfranco Benetti