L'agevolazione di cui si tratta consiste sostanzialmente nella riapertura dei termini di norme precedenti; a seguito delle novità introdotte dall'art. 7 comma 2 lett. ee) del D.L. n. 70/2011, i soggetti che si avvalgono nuovamente dell'agevolazione sui medesimi beni possono alternativamente:
detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione eseguita ora ai sensi della L. 228/2012 l'imposta già versata su precedenti rivalutazioni degli stessi beni; richiedere il rimborso dei versamenti effettuati ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73.La crisi economica attuale suggerisce di analizzare il caso in cui successivamente ad una rivalutazione ai sensi della l. 488/2001 si consegua una perdita di valore.
Nel caso delle partecipazioni si segnala che l'art. 5, comma 6 della L. 448/2001, per evitare eccessivi benefici dall'applicazione della norma, prevede che l'assunzione del nuovo valore di acquisto della partecipazione non ammetta il realizzo di minusvalenze compensabili ai sensi dell'art. 68 del TUIR.
Nel caso dei terreni invece la norma contenuta nell'articolo 7, comma 6 della L. n. 488/2001 specifica che la rideterminazione del valore di acquisto costituisce un valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta di registro e delle ipocatastali. L'agenzia delle Entrate con circolare n. 15/2002 ha specificato che il venditore che intenda discostarsi dal valore di perizia, per il calcolo della plusvalenza, deve assumere il costo storico e non quello rivalutato.
Ancora l'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 111/2010 ha precisato che in ogni il contribuente che abbia proceduto a rideterminare il valore dei terreni ad una certa data, ove lo ritenga opportuno, può usufruire della norma agevolativa successivamente emanata, ma dovrà in tal caso determinare mediante una nuova perizia giurata di stima il valore dei terreni [ad una data successiva prevista dalla legge], nonché procedere al versamento della relativa imposta sostitutiva, richiedendo il rimborso dell'importo precedentemente versato. In tale ipotesi, se il contribuente si è avvalso della rateazione dell'imposta dovuta, non è tenuto a versare la rata o le rate successive relative alla precedente rideterminazione (cfr. circolare 9 maggio 2003, n. 27/E, circolare 4 agosto 2004, n. 35, circolare 22 aprile 2005, n. 16 e circolare 13 marzo 2006, n. 10).
Quanto sopra specificato vale anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore del terreno inferiore a quello risultante dalla perizia precedente.