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Martedì 26 gennaio 2016

Precompilata più ricca. Comunicazioni da trasmettere entro il 29 febbraio

a cura di: AteneoWeb S.r.l.



Il Ministero dell'Economia ha anticipato on line il testo del decreto del 13 gennaio 2016 (in corso di pubblicazione in G.U.), che stabilisce termini e modalità di trasmissione all'Agenzia delle Entrate, ai fini della dichiarazione dei redditi "precompilata", dei dati relativi alle spese universitarie, funebri, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica.

Le spese agevolabili dovranno essere comunicate, esclusivamente per via telematica, entro il 28 febbraio di ogni anno, già a partire dell'invio dei dati riguardanti lo scorso anno, necessari all'elaborazione dei modelli di dichiarazione 2016.
I contribuenti potranno consultare la loro precompilata dal 15 aprile.
Entro il 29 febbraio 2016 quindi (la scadenza slitta al 29 febbraio perché il 28 cade di domenica) dovranno essere trasmesse telematicamente le spese riferite al periodo d'imposta 2015.

Spese universitarie - Gli atenei, statali e non, devono trasmettere, per ciascun studente, una comunicazione contenente le spese, sostenute nell'anno precedente, relative a:

frequenza di corsi universitari frequenza di corsi universitari di specializzazione frequenza di corsi di perfezionamento frequenza di master assimilabili a corsi universitari o di specializzazione di iscrizione a dottorati di ricerca. 

Insieme all'ammontare delle spese andrà indicato anche chi ha "materialmente" sostenuto i costi.
Le somme sono da considerarsi al netto di rimborsi e contributi con separata indicazione di eventuali rimborsi ricevuti nell'anno di riferimento della dichiarazione dei redditi ma relativi a periodi precedenti.
 
Spese funebri - Le imprese del settore devono tramettere l'ammontare dei costi riferibili a ogni decesso, indicando i dati del defunto e dell'intestatario della ricevuta fiscale.
 
Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica - Banche e Poste devono comunicare i dati dei bonifici di pagamento emessi dai contribuenti per questo tipo di lavori. Si tratta delle stesse informazioni già trasmesse, con finalità di controllo, in base all'articolo 3, del Dm 41/1998, come modificato dal Dm 153/2002.
La comunicazione deve contenere gli identificativi del mittente, del contribuente beneficiario della detrazione e del destinatario della somma.
 
Il decreto del 13 gennaio 2016 rimanda infine a un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate riguardo alle modalità tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni.


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