La proroga riguarda i versamenti di IRPEF (e relative addizionali), IRES, IRAP e IVA per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio (5.164.569 euro annui).
La proroga non si applica a tutte le persone fisiche, ma soltanto a quelle assoggettate a studi di settore anche se indirettamente (tramite partecipazioni a società o associazioni fiscalmente "trasparenti"); è il caso, per esempio, di una persona fisica (anche senza partita IVA) che risulti socia di una s.n.c. assoggettata agli studi di settore.
Rientrano nella proroga i soggetti per i quali operano:
La proroga si applica anche ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (i cosiddetti "minimi").
La proroga si estende anche agli altri versamenti collegati alla scadenza delle imposte dirette come, per esempio:
In caso di opzione per il consolidato fiscale (e quindi per quanto concerne la sola IRES) la proroga opera solo nel caso in cui le condizioni siano rispettate in capo alla consolidante (indipendentemente dalle condizioni riscontrate su ogni singola consolidata).
In caso di pagamento rateizzato degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimangono invariati e quindi fissati:
Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e versa la prima rata entro il 7 luglio 2014, se è titolare di partita IVA dovrà versare la seconda rata entro il 16 luglio 2014, se non è titolare di partita IVA dovrà invece versare la seconda rata entro il 31 luglio 2014.
Attenzione. Non è prevista alcuna proroga per i versamenti dell'IMU (ed eventualmente TASI): la scadenza resta fissata a lunedì 16 giugno 2014.