L'articolo 13, n. 1, della tariffa allegato A, parte I, annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di euro 2,00 su ogni esemplare di "Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria" deve essere apposta la marca da bollo di 2,00 euro.
L'imposta non è dovuta quando la somma non supera 77,47 euro (ex L. 150.000).
Sono generalmente esenti dall'imposta di bollo le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti, le lettere ed altri documenti di accreditamento e di addebitamento riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad IVA. La marca da bollo va affrancata sulla copia originale della fattura consegnata al cliente. Sulle altre copie deve essere riportata la dicitura "imposta di bollo assolta sull'originale".
La tabella che segue riporta le principali fattispecie di applicazione (o meno) dell'imposta di bollo (D.P.R. del 26/10/1972 n. 642, e successive modifiche) in caso di emissione di fattura:
Nel caso, sempre più frequente, di invio della fattura al cliente tramite posta elettronica in formato PDF (o altro formato digitale) l'Agenzia Entrate ha avuto modo di precisare che:
la fattura originale su cui applicare la marca da bollo da 2,00 euro deve essere conservata da chi emette la fattura; sulla copia inviata al cliente in formato digitale deve essere indicata la dicitura: "Imposta di bollo assolta sull'originale", indicando anche il numero identificativo della marca da bollo apposta sulla fattura originale.Ricordiamo che l'invio tramite email non costituisce trasmissione di fattura elettronica ai sensi del DLGS.52/04 e DM.23/01/2004, pertanto la fattura così ricevuta dovrà essere stampata e conservata in conformità a quanto previsto dal DPR 633/72 e succ. modifiche.
Per questa fattispecie (fattura in PDF spedita con email), che non rappresenta "fattura elettronica", non è possibile assolvere l'imposta di bollo mediante versamento con F24 come previsto dal decreto 17 giugno 2014 (limitatamente ai documenti informatici di natura fiscale).