Il Decreto definisce:
"piano ordinario" il piano di rateazione della durata massima di 72 rate e "piano straordinario" quello della durata massima di 120 rate.Entrambi i piani possono prevedere una proroga:
ordinaria se si richiedono ulteriori 72 rate straordinaria se si richiedono ulteriori 120 rate.Il piano di rateazione straordinario può essere riconosciuto solo in presenza di due presupposti:
la comprovata e grave situazione di difficoltà ad adempiere legata alla congiuntura economica; la circostanza che tale difficoltà non sia imputabile alla responsabilità del debitore.I due presupposti devono essere attestati dal debitore stesso con istanza motivata. Spetterà all'agente della riscossione la verifica della completezza della richiesta.
Per ottenere la rateazione o la proroga straordinaria saranno però necessari altri due requisiti:
l'accertata impossibilità del debitore di eseguire il pagamento del debito tributario con un piano ordinario; la solvibilità del debitore, valutata in base al piano di rateazione concedibile.Il Decreto prevede a tal fine che i due requisiti sussistano quando l'importo della rata:
per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente accertato mediante l'indicatore della situazione reddituale (ISR) rilevabile dal Modello ISEE da allegare all'istanza; per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, n. 1 (Ricavi delle vendite e delle prestazioni), n. 3 (Variazione dei lavori in corso di ordinazione) e n. 5 (Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio) c.c. e l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente] è compreso tra 0,5 ed 1.Il numero delle rate dei piani straordinari sarà modulato in base al rapporto esistente tra la rata e il reddito o il valore della produzione come sopra definito, secondo le tabelle allegate al Decreto attuativo.