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Mercoledì 27 novembre 2013

Rateizzazione bollette, multe, avvisi, cartelle, imposte: una guida

a cura di: ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori


La recente entrata in vigore del DM Ministero dell'economia inerente la rateizzazione straordinaria fino a 120 rate delle cartelle esattoriali ci offre l'opportunità di fare chiarezza sulle rateizzazioni ottenibili dall'utente/consumatore anche nella sua posizione di contribuente.
RATEIZZAZIONE BOLLETTE
In termini generali la possibilità di rateizzare le bollette dipende dai contratti, che dettano eventualmente anche le condizioni di ottenimento del beneficio.
Ciò vale in particolar modo per i contratti di telefonia o di telecomunicazione e in generale per i contratti sottoscritti con i venditori del mercato libero (in ambito di energia e gas).

Tuttavia le autorità garanti intervengono sull'argomento, a vari livelli:
Per i contratti di telecomunicazione (telefonici, pay tv, etc.) la possibilità di chiedere una rateizzazione delle bollette è prevista dal garante nel caso in cui il gestore fatturi il dovuto in ritardo rispetto alla periodicità stabilita dal contratto. In tal caso non solo gli importi devono essere fatturati a parte o comunque evidenziati rispetto a quelli fatturati "puntualmente", ma all'utente deve essere data informazione sul diritto di chiederne il pagamento rateizzato senza interessi, per un periodo di durata almeno pari al ritardo.

Anche per i contratti di fornitura di gas e/o elettricità il relativo garante prevede delle tutele, valide però soltanto per i contratti rimasti sotto il suo controllo (contratti cosiddetti "vincolati" o "a maggior tutela").
Per quanto riguarda le bollette elettriche, l'Autorità garante (AEEG) ha disposto che la rateizzazione è richiedibile quando:
- la bolletta di conguaglio supera del 150% l'addebito medio delle bollette in acconto riferite al periodo di conguaglio.
- vi è un malfunzionamento del contatore e viene chiesto un pagamento di consumi non registrati e ricostruiti.
Per le bollette del gas, si può chiedere la rateizzazione:
- la bolletta di conguaglio è superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette di acconto riferite al periodo di conguaglio. è escluso il caso in cui la differenza tra l'addebito di conguaglio e gli addebiti di acconto è provocata solo dalla variazione stagionale (estate/inverno) dei consumi del cliente. E' importante quindi verificare il periodo oggetto del conguaglio.
- vi è un malfunzionamento del contatore e viene chiesto un pagamento di consumi non registrati e quindi ricostruiti.
- se viene richiesto un conguaglio a causa di una o più mancate letture.
Le disposizioni suddette riguardano i contratti domestici; per i non domestici consultare le delibere.

Per le bollette dell'acqua oltre ai contratti specifici valgono le disposizioni locali dei garanti di zona (per Firenze e comuni limitrofi, per esempio, c'è l'ATO3 medio valdarno http://www.ato3acqua.toscana.it/).

Riferimenti normativi:
Per i contratti di telecomunicazione: Delibera AGCOM n. 418/07/CONS, art. 4
Per le bollette elettriche in maggior tutela: Delibere AEEG 200/99 art.12/13 e 202/09 art.8 Per le bollette gas in maggior tutela: Delibera AEEG 229/01 art.10

RATEIZZAZIONE VERBALI MULTE
I verbali delle multe stradali sono rateizzabili in massimo 60 rate, a determinate condizioni.
1 - il richiedente deve risultare in condizioni economiche disagiate, misurate in questo caso rispetto al reddito dichiarato (reddito familiare imponibile non superiore a 10.628,16 euro).
2 - il verbale (singolo, riferito ad una o più infrazioni) deve essere di importo superiore a 200 euro.

A seconda dell'importo del verbale, cambia il numero delle rate: - 12 rate se il verbale non supera i 2.000 euro,
- 24 rate se l'importo del verbale è tra 2.000 e 5.000 euro
- 60 rate se il verbale supera 5.000 euro.

Sull'importo rateizzato vengono aggiunti gli interessi. L'importo minimo di ogni rata è 100 euro.
La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale -o dalla data di contestazione immediata- all'organo accertatore oppure al Prefetto (se l'organo accertatore è la polizia) oppure al presidente della giunta regionale, provinciale o al sindaco (se l'organo accertatore dipende, rispettivamente, dalla regione, dalla provincia o dal comune).
La presentazione della domanda congela gli importi dovuti, che rimangono tali fino alla definizione della richiesta di rateizzazione.
E' bene fin da subito informarsi presso l'ente accertatore, che spesso fornisce istruzioni e modulistica anche telematicamente (sul proprio sito internet).

Entro 90 giorni l'organo accertatore deciderà se concedere la rateizzazione notificando la risposta al richiedente. Se questo lasso di tempo passa senza che l'organo si pronunci, la richiesta si intende respinta ma deve in ogni caso essere notificata una comunicazione in tal senso. In caso di accettazione si deve fare attenzione ad eseguire con puntualità tutti i pagamenti. Se infatti non viene pagata la prima rata o, successivamente, due rate, il beneficio della rateizzazione decade e la multa raddoppia.
In caso di rigetto, la multa deve essere pagata per intero, nel suo importo originario, entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso. In alternativa, entro gli stessi 30 giorni ci si può opporre al rigetto con ricorso davanti al giudice di pace.
Da sapere, inoltre:
- se chi deve pagare vive in famiglia viene considerato il reddito dell'intera famiglia, e il limite a cui riferirsi aumenta di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi;
- la presentazione della richiesta di rateizzazione impedisce la contestazione della multa presso il Prefetto o il Giudice di pace.
- la presentazione della richiesta impedisce, inoltre, di usufruire dello sconto del 30% previsto per chi paga entro 5 giorni.

Riferimenti normativi:
- D.lgs.285/1992 - Codice della strada - art.202/202-bis
- Circolari Min.Interno del 22/4/2011 (n.6535)

RATEIZZAZIONE CANONE RAI
I pensionati con reddito non superiore a 18.000 euro possono scegliere di pagare il canone con una trattenuta dalla pensione, in massimo 11 rate.
La richiesta va presentata entro il 15/11 dell'anno precedente a quello cui si riferisce il canone Rai all'ente che eroga la pensione. L'ente comunica poi al pensionato l'accettazione della domanda entro il 15 del successivo mese di Gennaio.
L'addebito scatta poi a partire dal mese di Gennaio dell'anno a cui si riferisce il Canone Rai.
L'INPS ha anche predisposto una modalità di richiesta telematica. Per approfondimenti si veda qui.

Riferimenti normativi:
- Dl 78/2010 divenuto legge 122/2010, art.38 comma 8 e Provvedimento Agenzia delle entrate n.133729 del 29/9/2010
RATEIZZAZIONE AVVISI DI LIQUIDAZIONE
Si tratta dei cosiddetti "avvisi bonari" che possono scaturire dalle prime fasi dei controlli fiscali, automatici o formali, che riguardano le dichiarazioni obbligatorie (iva, dei redditi, etc.). Si tratta di controlli preventivi che non hanno ancora carattere sostanziale come le verifiche di merito effettuate dall'Agenzia delle entrate anche con l'intervento della guardia di finanzia, verifiche alle quali segue eventualmente l'emissione di un altro tipo di avviso, più formale e con efficacia esecutiva, l'avviso di accertamento.
Per gli avvisi di liquidazione è prevista la possibilità di effettuare il pagamento rateizzato in 6 o 20 rate, a seconda che l'importo dovuto superi o meno i 5.000 euro.
Tutte le informazioni e le istruzioni pratiche (codici tributo, modalità versamento) si trovano sul sito dell'Agenzia entrate , QUI e QUI.

Riferimenti normativi

- Dpr 600/73 art.36bis e 36ter - Dpr 633/72 art.54bis
- D.lgs. 462/97 art.3bis

Note:
- se si decade dalla rateizzazione di un avviso di liquidazione si può comunque accedere alla rateizzazione della successiva cartella esattoriale. - gli avvisi di liquidazione riguardano imposte dirette e indirette, ma non più, dal 2007, i tributi locali, per i quali viene emesso direttamente l'avviso di accertamento (per effetto delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2007, la legge 296/2006).
- discorso a parte per i "nuovi" avvisi di accertamento esecutivi, che riguardano imposte dirette e indirette ed hanno sostituito, dal 1/10/2011, i vecchi avvisi di accertamento e la cartella esattoriale. Per questi le norme sulla rateizzazione sono quelle relative alla cartella esattoriale.
- Per approfondimenti sulle attività di controllo fiscale, si veda la scheda pratica CONTROLLI FISCALI.

RATEIZZAZIONE CARTELLE ESATTORIALI e AVVISI DI ACCERTAMENTO ESECUTIVI
Dal 2008 è richiedibile la rateizzazione della cartella esattoriale, nei casi in cui il debitore possa dimostrare di essere in temporanea difficoltà finanziaria, con richiesta all'agente della riscossione che la concederà valutando liberamente il caso. A quest'ultimo spetta quindi la decisione finale, con eccezione dei debiti di "piccolo" importo (inferiore a 50.000 euro) per i quali la rateizzazione viene concessa senza particolari problemi, sulla base di un'autocertificazione.
E'possibile fruire della rateizzazione anche per i "nuovi" avvisi di accertamento esecutivi che sostituiscono la cartella dall'Ottobre 2011 per quanto riguarda le tasse (imposte sui redditi, irap, iva) dovute per periodi di imposta dal 2007 in poi.
Dall'8 Novembre 2013 (*) è possibile ottenere alternativamente due tipi di rateizzazione:
- la rateizzazione ORDINARIA del debito fino a 72 rate mensili, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà
- la rateizzazione STRAORDINARIA del debito fino a 120 rate mensili, in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria volontà/responsabilità.
Se non viene ottenuto il piano straordinario, è possibile comunque provare ad ottenere quello ordinario. In tutti i casi, se la situazione peggiora, è possibile chiedere una proroga del piano (vedi più avanti).
Per i piani ordinari, anche di proroga, le rate possono essere costanti (di importo non inferiore a 100 euro salvo i casi di particolare e comprovata indigenza) o variabili di importo crescente. Per i piani straordinari le rate sono sempre e solo costanti. Sulle rate vengono applicati anche gli interessi, anche questi rateizzati come stabilito da Equitalia con una direttiva di Gennaio 2009 (n.274).
(*) il Dm 6/11/2013 ha introdotto la possibilità di ottenere la rateizzazione straordinaria fino a 120 rate precedentemente non prevista. Chi ha in atto, alla data dell'8/11/2013, una rateizzazione ordinaria può ottenere, previa verifica delle condizioni necessari, l'allungamento della rateizzazione fino a 120 rate.

OTTENIMENTO
La domanda va presentata direttamente all'agente della riscossione che ha emesso la cartella esattoriale. Per quanto riguarda Equitalia e al gruppo sottostante le procedure sono uniformi.
La domanda va redatta in carta semplice (senza bollo), con allegata copia della cartella. Sul sito di Equitalia e nei relativi uffici è disponibile una modulistica. Se la domanda viene inviata per posta si consiglia l'utilizzo di una raccomandata a/r.
Per chi richiede la rateizzazione ordinaria è necessario documentare la situazione di "temporanea difficoltà". è la stessa Equitalia che cita degli esempi tipici:
- la carenza temporanea di liquidità finanziaria;
- lo stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio (situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale, etc.);
- la trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;
- la contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento di tributi e contributi; - la precaria situazione reddituale.
Per chi chiede la rateizzazione straordinaria è necessario invece documentare la situazione di grave difficoltà legata alla congiuntura economica ed indipendente dalla propria responsabilità. L'agente di riscossione deve accertare l'impossibilità per il debitore non solo di pagare per intero la cartella, ma anche di pagarla con un piano ordinario di rateizzazione (fino a 72 rate). Per le persone fisiche i riferimenti sono, per citazione del DM attuativo, una rata che superi il 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, valutabile dall'ISEE allegato alla richiesta. Deve anche essere verificata, per contro, la solvibilità del debitore rispetto al piano concedibile.
Il numero delle rate concesse è deciso in base al rapporto esistente tra la rata e il reddito.

Istruttoria
Alla presentazione dell'istanza segue, da parte dell'agente della riscossione, la consegna o notifica (anche tramite fax od email) di una comunicazione di avvio del procedimento, con indicazione del responsabile. Il contribuente dovrà a tal fine fornire un indirizzo (domicilio speciale) dedicato a tutte le comunicazioni inerenti la pratica. La conclusione dell'istruttoria, quindi l'accettazione o il rigetto della richiesta, dovrà essere motivato e comunicato entro 90 gg dalla presentazione della domanda. Il contribuente avrà a questo punto dieci giorni di tempo per avanzare le proprie osservazioni, dopodichè l'agenzia di riscossione notificherà il provvedimento definitivo e motivato. Se la rateizzazione viene accettata al provvedimenti di accoglimento viene allegato un piano di ammortamento contenente le rate e la loro scadenza.

Per debiti di importo inferiore a 50.000 euro il concessionario/agente della riscossione dovrà concedere la rateizzazione sulla base di una semplice autocertificazione del contribuente (quindi in pratica in base alla richiesta di rateizzazione), mentre per debiti di importo maggiore la rateizzazione viene concessa PREVIA VERIFICA della situazione di difficoltà economica.
Le modalità di verifica cambiano a seconda che a presentare la domanda sia una persona fisica o un'azienda. Per le persone fisiche (nonchè per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati) viene preso in considerazione in via principale l'indicatore ISEE del nucleo familiare del debitore/richiedente, dal quale si desume una "soglia di debito" oltre la quale il contribuente non è in condizione di assolvere l'obbligazione in un'unica soluzione. . La cerficazione dell'ISEE può essere ottenuta presso un C.A.F. (centro di assistenza fiscale) o in Comune.

Sui siti internet delle società del gruppo Equitalia è disponibile un simulatore di calcolo, per permettere a ciascun contribuente di prevedere il numero di rate ottenibile rispetto al proprio ISEE, numero di rate che comunque dovrà essere confermato dall'esattore (vedi più avanti).
La situazione di temporanea difficoltà economica, in ogni caso, può essere fatta valere indipendentemente dall'ISEE. Il debitore/richiedente potrà fornire anche prova di particolari condizioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione reddittuale risultante proprio dall'ISEE.
Tali condizioni possono essere, a titolo di esempio, la cessazione del rapporto di lavoro per un dipendente, l'insorgenza di una grave patologia che abbia improvvisamente determinato ingenti spese mediche, la contestuale scadenza di obbligazioni diverse relative a contributi, tasse, etc.
Per quanto riguarda le domande presentate dalle ditte individuali con contabilità ordinaria o dalle società (di persone, di capitali, cooperative, etc.), la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà economica viene valutata tramite degli indici di bilancio (indice di liquidità e indice Alfa) sui quali non ci soffermiamo.

EFFETTI DELL'OTTENIMENTO: SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE
L'ottenimento della rateizzazione sospende tutte le eventuali attività di riscossione coattiva fino a quel momento attivate (fermo auto, ipoteca, pignoramento, etc).
La semplice presentazione della domanda non ha invece questo effetto, anche se può avvenire in qualsiasi momento, anche dopo che le procedure sono partite. Essa però impedisce per legge che si attivi l'ipoteca, se non dal momento in cui scatta il non accoglimento della richiesta.
Considerando quanto sopra è facile capire quanto sia importante essere tempestivi nel presentare la domanda, considerando anche i tempi massimi di istruttoria.

PROROGHE
Chi ha già ottenuto una rateizzazione ma desidera ottenerne proroga, può chiedere:
- un piano di proroga ordinario fino ad un massimo di 72 rate, in caso di comprovato peggioramento della temporanea situazione di difficoltà;
- un piano di proroga straordinario fino ad un massimo di 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità.
Ovviamente al momento della presentazione della domanda di proroga vanno allegate le documentazioni già citate per l'ottenimento; la decisione ultima, dopo l'istruttoria, è dell'agente della riscossione.

DECADENZA DEL BENEFICIO PER MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE
Se non vengono pagate puntualmente otto rate anche non consecutive il beneficio della rateazione decade automaticamente e si dovrà pagare l'intero debito in un'unica soluzione, senza poter più chiedere rateizzazioni (prima del 21/8/2013 ciò avveniva in caso di pagamento di due rate consecutive).
Il simulatore e la modulistica di Equitalia
Equitalia ha predisposto un simulatore di calcolo per le varie casistiche ed una modulistica pronta. CLICCA QUI per accedervi.

RIFERIMENTI NORMATIVI
- Dpr 602/73 art.19 modificato più volte, in ultimo dal Dl 69/2013 diventato Legge 98/2013.
- DM Min.Finanze del 6/11/2013 (proroga rateazione fino a 120 mesi).
- D.lgs.46/99 artt. 7, 17, 18 e 26 (estensione delle regole della rateazione della cartella esattoriale a tutte le entrate dello stato, degli altri enti pubblici anche previdenziali e degli enti locali).
- Dl 78/2010 art.29 comma 1 lettera g (avviso di accertamento esecutivo).
- Direttive di Equitalia del 27/3/2008, 13/5/2008, 14/1/2009, 8/7/2009, 15/4/2011 e 1/3/2012, 7/5/2013 e 1/7/2013 (nota).

RATEIZZAZIONE IMPOSTE DA DICHIARAZIONE ANNUALE
Il saldo dovuto come da dichiarazione dei redditi e il primo acconto inerente le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP) possono essere pagati a rate, a condizione di aver esercitato l'opzione nella dichiarazione stessa. Fanno eccezione gli acconti di Novembre, che devono essere versati in un'unica soluzione.
Anche per l'IVA a debito che scaturisce dalla dichiarazione annuale all'ordinario termine unico di versamento (16/3 dell'anno successivo a quello oggetto di dichiarazione) può essere sostituita una rateizzazione.
Le rate sono costanti e scadenti il 16 di ciascun mese fino massimo al Novembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione. A ciascuna quota dovrà essere applicato un interesse.

Riferimenti normativi:
- D.lgs.241/1997 art.20
- Dpr 542/1999 art.6
- Circolare Agenzia entrate n.27/E del 2/8/2013 (errori sui versamenti)
Tutti i dettagli sul sito dell'Agenzia delle entrate,
QUI per le imposte dirette
Qui per l'IVA
Note:
Attenzione! Le rateizzazioni non hanno nulla a che fare con il cosiddetto ravvedimento operoso, ovvero la regolarizzazione di un mancato pagamento inerente tasse o imposte. In tal caso ci si puo' regolarizzare versando il dovuto entro massimo un anno pagando sanzioni (ridotte) e interessi, ma i versamenti devono essere unitari e non possono essere rateizzati. Si veda per chiarimenti la scheda pratica IL RAVVEDIMENTO OPEROSO.

di Rita Sabelli


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