Accertamenti "consolidati" più semplici
Il provvedimento odierno fa seguito alla modifica normativa introdotta dal Dl 78/2010 (articolo 35), grazie alla quale, superando il doppio livello di accertamento prima previsto (con i conseguenti adempimenti connessi e, quindi, l'allungamento dei tempi), il procedimento accertativo nei confronti dei partecipanti alla tassazione di gruppo nazionale è ricondotto a un unico atto, emesso dall'ufficio competente sulla consolidata interessata dalle rettifiche e notificato anche alla consolidante. Consolidante che "ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche … le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo" (articolo 35, comma 3, Dl 78/2010).
Via telematica per il modello
Il modello va trasmesso all'Agenzia delle Entrate per via telematica, utilizzando il prodotto informatico "Modelloipec" - anch'esso disponibile sul sito dell'Agenzia - con termini (generalmente, quello a disposizione per proporre ricorso) e modalità che variano a seconda del tipo di procedimento in atto (atto unico di rettifica, accertamento con adesione, adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio o al verbale di constatazione). Termini e modalità che scandiscono anche le attività che l'ufficio competente è chiamato a svolgere (prima fra tutte, la verifica dell'utilizzabilità delle perdite).
Si ricorda, infine, che le novità appena illustrate entrano in vigore il 1° gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla stessa data, sono ancora pendenti i termini per l'accertamento.