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Mercoledì 3 novembre 2010

RETTIFICHE CONSOLIDATO NAZIONALE. UN 'MODELLO' DI SEMPLIFICAZIONE.

a cura di: FiscoOggi


Pronta la domanda per richiedere l'utilizzo delle perdite in diminuzione dei maggiori imponibili accertati.
Novità per le imprese aderenti al consolidato nazionale: arriva il modello per la richiesta di utilizzo, a partire dal 1° gennaio del prossimo anno, delle perdite "disponibili" in diminuzione dei maggiori imponibili accertati. A dargli vita è stato il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 ottobre, intervenuto a regolare i contenuti e le modalità di presentazione della istanza, che va trasmessa telematicamente.

Nel provvedimento è anche specificato che per perdite del consolidato "di periodo" (quelle, cioè, che possono lenire i risultati dell'accertamento) si intendono anche quelle "vecchie", ancora riportabili alla data di chiusura dell'esercizio oggetto di rettifica. A condizione, ovviamente, che non abbiano già avuto una loro destinazione e, cioè, che non siano state:

scomputate in successive e dichiarazioni dei redditi attribuite alle società che le hanno prodotte o rimaste in capo alla consolidante, nelle ipotesi di mancato rinnovo o interruzione della tassazione di gruppo utilizzate nell'ambito di altri accertamenti (anche con adesione) o scomputate a seguito di precedenti atti impositivi.


Accertamenti "consolidati" più semplici
Il provvedimento odierno fa seguito alla modifica normativa introdotta dal Dl 78/2010 (articolo 35), grazie alla quale, superando il doppio livello di accertamento prima previsto (con i conseguenti adempimenti connessi e, quindi, l'allungamento dei tempi), il procedimento accertativo nei confronti dei partecipanti alla tassazione di gruppo nazionale è ricondotto a un unico atto, emesso dall'ufficio competente sulla consolidata interessata dalle rettifiche e notificato anche alla consolidante. Consolidante che "ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche … le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo" (articolo 35, comma 3, Dl 78/2010).

Via telematica per il modello
Il modello va trasmesso all'Agenzia delle Entrate per via telematica, utilizzando il prodotto informatico "Modelloipec" - anch'esso disponibile sul sito dell'Agenzia - con termini (generalmente, quello a disposizione per proporre ricorso) e modalità che variano a seconda del tipo di procedimento in atto (atto unico di rettifica, accertamento con adesione, adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio o al verbale di constatazione). Termini e modalità che scandiscono anche le attività che l'ufficio competente è chiamato a svolgere (prima fra tutte, la verifica dell'utilizzabilità delle perdite).

Si ricorda, infine, che le novità appena illustrate entrano in vigore il 1° gennaio 2011, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla stessa data, sono ancora pendenti i termini per l'accertamento.


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