Con provvedimento del DPCM del 13 giugno 2013 è stato prorogato dal 17 giugno all'8 luglio 2013 il termine per i versamenti di IRPEF, IRES, IRAP e IVA per tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio (5.164.569 euro annui).
Risulta conseguentemente prorogata dal 9 luglio 2013 al 20 agosto 2013 la scadenza per effettuare i pagamenti con la maggiorazione dello 0,40%.
Precisiamo che, a differenza di quanto accaduto negli anni precedenti, la proroga non si applica a tutte le persone fisiche, ma soltanto a quelle assoggettate a studi di settore anche se indirettamente (tramite partecipazioni a società o associazioni fiscalmente "trasparenti"); è il caso, per esempio, di una persona fisica (anche senza partita IVA) che risulti socia di una s.n.c. assoggettata agli studi di settore.
La proroga si estende anche agli altri versamenti collegati alla scadenza delle imposte dirette come, per esempio:
ai versamenti delle persone fisiche che hanno optato per il regime della cedolare secca e dei titolari della proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero che devono versare l'IVIE;
al versamento del diritto annuale per l'iscrizione nel Registro Imprese; ai sensi dell'art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, infatti, il diritto camerale deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi;
al versamento del saldo per il 2012 e del primo acconto per il 2013 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative gestioni separate dell'INPS.
In caso di opzione per il consolidato fiscale (e quindi per quanto concerne la sola IRES) la proroga opera solo nel caso in cui le condizioni siano rispettate in capo alla consolidante (indipendentemente dalle condizioni riscontrate su ogni singola consolidata).
In caso di pagamento rateizzato degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, i termini di versamento delle rate successive alla prima, rimangono invariati e quindi fissati:
al giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA;
alla fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
Pertanto, un contribuente che può beneficiare della proroga e versa la prima rata entro l'8 luglio 2013, se è titolare di partita IVA dovrà versare la seconda rata entro il 16 luglio 2013, se non è titolare di partita IVA dovrà invece versare la seconda rata entro il 31 luglio 2013.
Riepilogo scadenze
Contribuenti assoggettati a studi di settore
Contribuenti NON assoggettati a studi di settore
Versamento saldo e primo acconto (integrale o prima rata)
8 luglio 2013
17 giugno 2013
In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza 16 luglio 2013 per i contribuenti titolari di partita IVA e 31 luglio 2013 per i contribuenti non titolari di partita IVA
Versamento saldo e primo acconto con maggiorazione 0,4% (integrale o prima rata)
20 agosto 2013
17 luglio 2013
In caso di pagamento a rate, la seconda rata avrà scadenza 16 settembre 2013 per i contribuenti titolari di partita IVA e 2 settembre 2013 per i contribuenti non titolari di partita IVA
Nota bene: i contribuenti assoggettati ad IRES (società di capitali ed altri enti), che in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare il saldo e il primo acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è, comunque, effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Qualora il bilancio non sia approvato entro il termine previsto dalla legge, il versamento del saldo deve in ogni caso essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza per l'approvazione del bilancio.
Le società di capitali che approvano il bilancio in giugno, ricorrendo al maggior termine di 180 giorni, possono quindi versare saldi e primi acconti (IRES ed IRAP) entro il 16 luglio o entro il 20 agosto (con maggiorazione 0,4%).