L'Agenzia delle Entrate Ufficio di Piacenza, nelle proprie controdeduzioni al ricorso da parte di un libero professionista avverso silenzio rifiuto di rimborso IRAP 2004 sostiene quanto sotto testualmente riportato.
"Con la presentazione dell'istanza di rimborso viene attivata una sostanziale rettifica della dichiarazione per l'inesistenza dell'obbligazione tributaria, mentre l'unico strumento idoneo ad emendare la dichiarazione originale é la dichiarazione integrativa puntualmente disciplinata dal citato art. 2 comma 8 bis.
Le nuove disposizioni riguardanti la dichiarazione integrativa, per effetto di quanto stabilito dall'art. 19 del DPR 435/01, sono applicabili alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2002 (ovvero a quelle presentate prima, per le quali alla data 1° gennaio 2002, non sia decorso il termine di novanta giorni di cui all'art. 2 comma 7, DPR n. 322 del 1998).
Tale principio é stato ribadito con la Risoluzione n. 24/E del 14 febbraio 2007, con la quale é stato anche puntualizzato che l'emendabilità della dichiarazione a favore del contribuente, mediante presentazione di rimborso nei termini previsti dall'art. 38 del DPR 602 del 1973 (come affermato dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza 6 dicembre 2002 n. 17394) va riferita alla disciplina vigente prima della modifica apportata dal ricordato art. 2, lett. e) del DPR 435 del 2001.
L'orientamento della Cassazione (concernente la possibilità di emendare la dichiarazione nel termine previsto per la presentazione dell'istanza di rimborso) riguarda infatti, le ipotesi in cui non esistano specifiche norme che disciplinano i tempi e le modalità della rettifica della dichiarazione e, nello specifico, trova applicazione soltanto prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 8 bis dell'art. 2 del DPR 322 del 1998".
Quanto sostiene l'Agenzia non é condivisibile, ma, se dovesse trovare accoglimento tale tesi, il professionista, senza autonoma organizzazione non soggetto IRAP, incontrerebbe un nuovo ostacolo sulla strada del riconoscimento del rimborso di quanto indebitamente versato.
Si ricorda che, fino alla dichiarazione del periodo d'imposta 2006 trasmessa nel 2007, il contribuente non era messo in condizione di poter concretamente emendare la dichiarazione originaria. Infatti, il software ministeriale per l'invio telematico del file contenente il modello Unico riconosceva come errore bloccante la mancata compilazione del quadro IRAP da parte di un soggetto titolare di partita IVA. Era pertanto lo stesso sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate a non consentire l'invio di UNICO senza la dichiarazione IRAP nonché la sua rettifica. Sembra disatteso lo Statuto dei Diritti del Contribuente nel comma 1 dell'articolo 10.
L'Agenzia, dal 5 giugno 2007 (versione 1.2.0 del controllo relativo al Modello PF 2007), ha ricondotto a semplice segnalazione (che non inibisce la trasmissione telematica della dichiarazione), il controllo di congruenza tra la dichiarazione IRAP ed il quadro RE. Restano comunque grossi dubbi sul comportamento che il professionista, senza autonoma organizzazione, deve concretamente tenere per ottenere il riconoscimento della non soggettività IRAP ed il conseguente rimborso di quanto versato ai soli fini cautelari.
Indipendentemente dai problemi tecnici insormontabili sopra menzionati, si ricorda che "... l'articolo 38 del DPR n. 602/1973 ha portata generale in tema di rimborso di versamenti indebiti effettuati dal contribuente riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento é, in tutto o in parte, non dovuto, tanto, quindi, se l'errore si riferisca al versamento, quanto nel caso in cui cada sull'an o sul quantum del tributo" [1]. (Cfr. Cass. Sez. Trib. n. 18522 del 20 settembre 2005, Sez. Trib. n. 1414 del 2005, Sez. Trib. n. 7087 del 9 maggio 2003, Sez. Trib. N. 3662 del 24 febbraio 2004).
[1] Vedasi:
articolo di Marcello Chiorazzi e Antonio Iacono su Il Fisco n. 4/2006 fasc 1. pag. 1316 "Modalità e termini per la correzione delle dichiarazioni fiscali. Problematiche applicative ed orientamento della giurisprudenza di legittimità";
articolo di Federico Gavioli su www.ilcommercialistatelematico.com del 24 ottobre 2007 "Le contraddizioni della dichiarazione integrativa a favore"