Permangono, inoltre, gli altri obblighi previsti dall'art.1, co.1, lett.b) del D.M. n.41/98, cioè l'obbligo di conservare la documentazione che certifichi gli interventi e le contabili dei bonifici che dimostrino gli avvenuti pagamenti.
Ai fini dei benefici della detrazione fiscale del 36%, non è più necessario indicare distintamente il costo della manodopera in fattura.
L'art. 7 comma 2 della Legge 12 luglio 2011 nr. 106 di conversione del D.L. 13 maggio 2011 nr. 70 ha abolito tale obbligo a partire dal successivo 14 maggio 2011.
Pertanto, per tutti i lavori edili successivi a tale data non deve più essere necessariamente indicata in fattura il costo della manodopera utilizzata nei lavori medesimi.
Ricordiamo che l'obbligo dell'indicazione del costo della manodopera in fattura era stato introdotto dall'art. 1, comma 19, della legge 244/2007 (legge Finanziaria 2008) che prevedeva l'indicazione da parte dell'impresa che esegue la prestazione di recupero del patrimonio edilizio abitativo. Pertanto, unicamente ai fini dell'applicabilità della detrazione, le disposizioni comportavano un obbligo in più da rispettare nella redazione delle fatture, il mancato assolvimento a tale adempimento costituiva un'ipotesi di decadenza dell'agevolazione. Tra l'altro il contribuente che intendeva, nella propria dichiarazione dei redditi, portare in detrazione il 36% delle spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio doveva accertarsi che l'impresa appaltatrice avesse distintamente indicato in fattura il costo della manodopera utilizzata.
Come certamente si ricorderà, l'art. 25 comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha introdotto, a decorrere dal 1°luglio 2010, l'obbligo per le banche e per le Poste Italiane SPA di operare una ritenuta a titolo di acconto del 10% sui bonifici, disposti da contribuenti che ordinano lavori di ristrutturazione per poi usufruire dei relativi bonus, in favore delle imprese esecutrici.
Un'ulteriore semplificazione a riguardo è stata introdotta dall'art.23 c.8 del D.L. 98/2011. A partire dal 6 luglio u.s., la ritenuta a titolo di acconto operata da Banche e Uffici Postali sui bonifici effettuati dai contribuenti interessati dai lavori di ristrutturazione si riduce dal 10% al 4%, su un importo decurtato forfettariamente del 20% (anche se l'iva rimane al 10%), con obbligo delle stesse di dare comunicazione ai beneficiari entro il 28 febbraio 2012 delle ritenute effettuate.(circolare n.41/E del 5 agosto 2011).