Scade il 20 settembre 2016 il termine per le comunicazioni dei dati relativi al 2015 delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza a domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata, originariamente fissato al:
10 aprile 2016 per i contribuenti mensili 20 aprile 2016 per i contribuenti trimestrali.La proroga al 20 settembre era stata prevista con provvedimento dell'Agenzia Entrate del 25 marzo 2016 (poi confermato dal provvedimento dell'11 aprile 2016).
Ricordiamo che la comunicazione, già con effetto dal periodo d'imposta in corso al 13 dicembre 2014, è annuale ed è dovuta solo al superamento della soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare pari a 10.000 euro. Il limite di 10.000 euro s'intende come limite complessivo annuo e non per singola operazione e in caso di superamento prevede che siano comunicate tutte le operazioni, a prescindere dal loro importo unitario.
Per quanto riguarda l'identificazione dei Paesi black list, l'Agenzia Entrate ha precisato (circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010) che le liste di Paesi contenute nel D.M. 4 maggio 1999 e nel D.M. 21 novembre 2001 devono essere applicate congiuntamente e a prescindere dalla condizione soggettiva dell'operatore economico.
Riportiamo l'elenco aggiornato dei Paesi black list, ricordando che a decorrere dal 23 dicembre 2014, il Lussemburgo è stato escluso dall'elenco di cui al D.M. 21 novembre 2001 (per cui le operazioni attive e passive poste in essere nel 2015 con operatori sanmarinesi sono escluse dall'obbligo comunicativo in scadenza il 20 settembre 2016).
· Alderney
· Andorra
· Anguilla
· Antigua
· Antille Olandesi
· Aruba
· Bahamas
· Bahrein
· Barbados
· Barbuda
· Belize
· Bermuda
· Brunei
· Costa Rica
· Dominica
· Ecuador
· Emirati Arabi Uniti
· Filippine
· Gibilterra
· Gibuti
· Grenada
· Guatemala
· Guernsey
· Herm
· Hong Kong
· Isola di Man
· Isole Cayman
· Isole Cook
· Isole Marshall
· Isole Turks e Caicos
· Isole Vergini britanniche
· Isole Vergini statunitensi
· Jersey
· Kiribati
· Libano
· Liberia
· Liechtenstein
· Macao
· Malaysia
· Maldive
· Mauritius
· Monaco
· Monserrat
· Nauru
· Niue
· Nuova Caledonia
· Oman
· Panama
· Polinesia Francese
· Saint Kitts e Nevis
· Saint Lucia
· Saint Vincent e Grenadine
· Salomone
· Samoa
· Sant'Elena
· Sark
· Seychelles
· Singapore
· Svizzera
· Taiwan
· Tonga
· Tuvalu
· Uruguay
· Vanuatu
L'omesso invio della comunicazione, cosi' come l'invio con dati incompleti o non veritieri, è punito con la sanzione da 500 a 4.000 euro (art. 40, comma 3, D.L. n. 40/2010).