Venerdì 15 maggio 2015
Scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa in assenza di certificazione
a cura di: AteneoWeb S.r.l.
L'articolo 36-ter, del DPR 600/1973 prevede che, in fase di controllo formale delle dichiarazioni, l'Amministrazione finanziaria possa escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti, tra l'altro, "...dalle certificazioni richieste ai contribuenti".
Quando il contribuente, pur avendo subito ritenute d'acconto, non riceve dal sostituto d'imposta la certificazione delle ritenute effettivamente subite, nei termini di legge, resta comunque legittimato allo scomputo delle ritenute subite, ma solo a condizione che sia in grado di documentare l'effettivo assoggettamento a ritenuta.
In caso di lavoro autonomo, la prova potrà essere fornita tramite esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito, al netto della ritenuta, così come risulta dalla predetta fattura.
Nell'ipotesi in cui fattura e documentazione siano prodotte in sede di controllo ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR 600/1973, alle stesse andrà inoltre allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il contribuente dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il pagamento si riferisce ad una determinata fattura regolarmente contabilizzata (Risoluzione 68/E 19 marzo 2009).
La predetta dichiarazione sostitutiva, accompagnata sia dalla fattura, sia dalla documentazione rilasciata da banche o altri operatori finanziari, assume un valore probatorio equipollente a quello della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta, rilevando la stessa come "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" di cui all'articolo 47 del DPR 28 novembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che tiene luogo della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta.
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