E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza del 19 gennaio 2017, n. 1289, mediante la quale ha rigettato il ricorso e confermato quanto già deciso dalla corte d'appello di Roma con la sentenza n. 539/2014.
La vicenda
La pronuncia traeva origine dal FATTO che il Tribunale di Roma, con sentenza del 2007, affermava la responsabilità concorrente e paritaria di CAIO, conducente dell'autovettura Honda e di TIZIO, successivamente deceduto, conducente del motociclo Yamaha, in relazione all'incidente stradale verificatosi nel 2003 in Roma.
Nell'occasione il motociclo era entrato in collisione con l'autovettura in corrispondenza di una intersezione. Il primo giudice escludeva l'incidenza causale della mancanza di segnaletica stradale orizzontale e verticale, in ordine al sinistro in oggetto, che determinerebbe, secondo la tesi degli attori, la responsabilità del Comune di Roma.
Conseguentemente il Tribunale disponeva il risarcimento dei danni in favore dei congiunti del deceduto, nella misura del 50%.
Avverso tale sentenza proponevano appello il padre, il fratello e la madre del defunto TIZIO che la Corte d'appello di Roma decideva, con sentenza del gennaio 2014, rigettando ogni azione.
Avverso la sentenza della Corte di merito gli appellanti propongono ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi.
I motivi di ricorso
Per quanto è qui di interesse, i ricorrenti con il quarto motivo lamentano violazione o falsa applicazione dell'articolo 106 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, in relazione all'articolo 2043 del codice civile e conseguente nullità della sentenza per inadeguatezza della motivazione, nella parte in cui la Corte ha escluso la responsabilità del Comune di Roma Capitale per non avere apposto la segnaletica orizzontale e verticale su una delle strade che confluivano verso il punto ove avveniva l'impatto e precisamente quella percorsa dalla motociclista deceduto.
Sostengono i ricorrenti che ove fosse stata collocata tempestivamente la segnaletica, il sinistro non si sarebbe verificato, mentre, al contrario, la mancata apposizione della segnaletica ha creato una situazione di contrasto tra le condizioni di transitabilità reali e quelle apparenti, non percepibili dal Di Francesco con l'uso della normale diligenza.
La decisione
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, mediante la citata sentenza n. 1289/2017 ha ritenuto infondati i motivi ed ha rigettato il ricorso.
Il motivo è infondato poiché la questione è stata specificamente presa in esame dalla Corte territoriale, rilevando che "la pubblica amministrazione ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove apporre i segnali di pericolo, che trova un limite soltanto nel caso in cui si verifichi un'ipotesi di insidia o trabocchetto, caratterizzata dalla non visibilità del pericolo".
Questa Corte ha avuto modo di precisare che, "nel caso in cui il conducente che sarebbe stato favorito dalla segnaletica che si assume mancante ritenga di aver diritto alla precedenza, non si verifica una situazione di insidia, in quanto la circolazione stradale può avvenire senza inconvenienti anche in mancanza del segnale, essendo sufficienti e idonee a regolarla le norme del codice della strada, e non è, perciò, possibile affermare su questa base la responsabilità della detta amministrazione per i danni conseguenti alla collisione" (Corte di Cassazione, Sezione III, Sentenza n. 2074 del 13/02/2002).
Nel caso di specie non è dimostrato il nesso di causalità tra la mancanza della segnaletica orizzontale o verticale e il sinistro stradale, non potendosi affermare che gli utenti della strada non avrebbero potuto regolare la propria condotta di guida conformemente alla situazione di pericolo esistente, non essendo in grado di discernere tempestivamente il segnale o il cartello valido.
Non ricorrendo una situazione di contrasto tra le condizioni di transitabilità e quelle apparenti, non percepibili dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza (Corte di Cassazione, Sezione III, 22 ottobre 2013 n. 23919) il motivo non può trovare accoglimento.