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Martedì 12 giugno 2012

Società in perdita sistematica. Quando l'interpello è superfluo.

a cura di: FiscoOggi


Un provvedimento del direttore ha individuato le cause di disapplicazione automatica della disciplina. In tandem, con una circolare, anche le prime istruzioni operative.
Sospensione degli adempimenti per stato d'emergenza, margine operativo lordo positivo, congruità e coerenza agli studi di settore. Sono alcune delle situazioni, individuate dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno, che disapplicano automaticamente la disciplina sulle società in perdita sistematica, introdotta dal Dl 138/2011. Decreto (articolo 2, commi da 36-decies a 36 duodecies) che ha, di fatto, attratto fra le società di comodo, quelle con perdite fiscali per tre periodi d'imposta consecutivi, nonché le compagini caratterizzate, nello stesso arco di tempo, da due periodi in perdita fiscale e un da un terzo con un reddito imponibile inferiore a quello minimo, presunto dalla normativa sulle non operative.
In tandem con il provvedimento è arrivata anche la circolare n. 23/E, con i primi chiarimenti sulla disciplina relativa alle società in perdita sistematica e, soprattutto, con le istruzioni per la gestione delle istanze di disapplicazione da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Le "situazioni oggettive" individuate dal provvedimento
La disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica - che scatta a decorrere dal quarto periodo d'imposta - non deve passare per l'interpello, per le società che in almeno uno dei tre periodi precedenti:

sono in liquidazione e richiedono, con impegno assunto nella dichiarazione dei redditi, la cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presentazione del successivo Unico. La disapplicazione "copre" il periodo di imposta nel corso del quale è preso l'impegno, il precedente e il successivo, oppure l'unico periodo di imposta compreso fra l'inizio e la fine della liquidazione (articolo 182, commi 2 e 3, del Tuir) sono assoggettate a procedure concorsuali o a liquidazione giudiziaria. La disapplicazione opera con riferimento ai periodi d'imposta precedenti all'inizio delle procedure, i cui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi scadono successivamente all'inizio delle stesse sono sottoposte a sequestro penale o a confisca per violazioni della normativa antimafia, o in altre fattispecie analoghe in cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario. La disapplicazione opera per il periodo di imposta nel corso del quale è emesso il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario e per i successivi nei quali permane l'amministrazione giudiziaria non svolgono attività diverse da quelle strettamente funzionali alla gestione di partecipazioni, iscritte esclusivamente tra le immobilizzazioni finanziarie, il cui valore economico è prevalentemente riconducibile a società: 1) considerate non in perdita sistematica 2) escluse dalla disciplina anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione 3) a cui si applica la normative sulle collegate estere (articolo 168 del Tuir) hanno ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione per un precedente periodo di imposta, sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza, e non hanno subito modificazioni nei periodi di imposta successivi hanno un margine operativo lordo positivo (differenza fra le lettere A) e B) del conto economico, esclusi ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti) registrano una somma algebrica, fra perdita fiscale di periodo e importi che non concorrono a formare il reddito imponibile, positiva risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore, anche per effetto dell'adeguamento in dichiarazione si trovano nel primo periodo d'imposta esercitano esclusivamente attività agricola e rispettano le condizioni previste per le società agricole dall'articolo 2 del Dlgs 99/2004 hanno ottenuto la sospensione o il differimento di adempimenti e versamenti tributari, in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza. La disapplicazione opera limitatamente al periodo d'imposta in cui si è verificato l'evento calamitoso e quello successivo.

Queste ultime due situazioni sono state, inoltre, aggiunte a quelle che consentono di disapplicare la disciplina "generale" sulle società di comodo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'interpello.

La circolare
Le situazioni che portano alla disapplicazione della normativa determinano un immediato effetto interruttivo del "periodo di osservazione" triennale. Lo puntualizza la circolare. Circolare che si sofferma anche sulla gestione delle istanze di interpello disapplicativo. E anche su questo punto arriva un chiarimento rilevante: fatte salve le istanze "cumulative" già presentate, al fine di consentire agli uffici una compiuta attività istruttoria in relazione alla sussistenza delle situazioni oggettive, relative, rispettivamente, alla disciplina sulle società in perdita sistematica e a quella sulle società non operative, i soggetti interessati sono tenuti a presentare autonome e separate istanze ai fini della due discipline; in caso di cumulativa richiesta di disapplicazione contenuta in un'unica istanza, l'istanza sarà ritenuta inammissibile. "In sostanza, qualora in relazione all'anno 2012 (assumendo il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) una società sia interessata a presentare istanza di disapplicazione in relazione alla disciplina sulle società non operative e a quella sulle perdite sistematiche, la stessa sarà tenuta a trasmettere all'Ufficio competente due distinte istanze".

r.fo.


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