(art. 152 DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34) [1].
L'articolo 152 del Decreto Rilancio ha previsto la sospensione delle trattenute conseguenti i pignoramenti effettuati dall'Agente della riscossione (ex Equitalia) e dai soggetti che si occupano dell'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali [2].
A chi può interessare
Sono interessati alla sospensione tutti i lavoratori dipendenti o i pensionati che stanno subendo trattenute sui propri compensi, a seguito di pignoramento presso terzi effettuato dall'Agente della riscossione (ex Equitalia) e dai soggetti che si occupano dell'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.
La norma può essere ancora più utile a quei lavoratori che, nel periodo hanno avuto entrate ridotte in conseguenza di assenza per malattia, maternità o cassa integrazione. In questi casi l'opportunità di rimandare i pagamenti, anche se per pochi mesi, potrà sicuramente rappresentare un sollievo sul bilancio familiare.
Quali sono le trattenute che vengono normalmente operate
I datori di lavoro o gli enti che erogano la pensione, a seguito di "pignoramento presso terzi" regolarmente notificato, a carico del loro dipendente o pensionato, operano periodicamente le trattenute direttamente sulle somme dovute al debitore, che riversano agli enti che si occupano della riscossione.
Le somme che godono della sospensione sono quelle dovute "a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza."
Periodo di sospensione
La sospensione delle trattenute opera nel periodo compreso tra il 19 maggio ed il 31 agosto 2020, anche in presenza di esecuzione forzata e per effetto di tale forma di tutela i lavoratori o pensionati potranno nel periodo percepire integralmente le proprie competenze.
Ne consegue che i datori di lavoro o gli enti che erogano la pensione riprenderanno ad operare le trattenute a partire dall'1 settembre 2020, senza necessità di una ulteriore notifica dell'atto di pignoramento, e naturalmente il periodo di termine del pignoramento sarà ripianificato coerentemente con i mesi di sospensione goduti.
Il decreto precisa che le somme già trattenute anteriormente al 19 maggio 2020 restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Come richiedere la sospensione
Ricordiamo che l'articolo 152 DL rilancio sospende di diritto l'obbligo di effettuare la trattenuta a favore dell'ente che si occupa della riscossione, ma il soggetto che la opera e la versa è "il terzo" presso il quale è stato effettuato il pignoramento.
In teoria il debitore dovrebbe non essere obbligato a fare alcuna comunicazione, ma la pratica porta a ritenere che sia opportuno comunicare al più presto al proprio datore di lavoro o all'ente che eroga la pensione che si ha diritto a beneficiare di tale sospensione e che lo stesso ne tenga conto nella elaborazione del cedolino mensile.
Inoltre, per evitare di subire trattenute non desiderate o per future contestazioni, è consigliabile che il debitore effettui una formale comunicazione a chi dovrebbe operare tali trattenute e che lo stesso o il suo consulente del lavoro ne prendano conoscenza rilasciando ricevuta.
Si consiglia infine, in ogni caso, che il dipendente o pensionato verifichino la propria busta paga o il cedolino della pensione.
Abbiamo predisposto un fac-simile di comunicazione di richiesta della sospensione, che può essere consegnata a mano in formato cartaceo o inviata via e-mail (chiedendo in entrambi i casi il rilascio di una ricevuta) o meglio inviata tramite PEC (se si possiede).
Note:
[1]. Art. 152 Decreto "Rilancio"
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.
[2]. soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446