Entro lunedì 17 febbraio i datori di lavoro devono effettuare il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva dell'11% sulla rivalutazione del Tfr maturato al 31 dicembre 2013.
Il fondo Tfr accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluse le quote maturate nell'anno stesso) deve essere incrementato applicando un coefficiente costituito da un tasso fisso dell'1,5% e da uno variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Sulla quota di incremento così determinata è dovuta un'imposta sostitutiva pari all'11%, da versare in due momenti:
un acconto del 90% entro il 16 dicembre
e il saldo entro il 16 febbraio (termine che quest'anno slitta a lunedì 17)
L'imposta sostitutiva si paga con il modello F24 (codice tributo 1713 nella sezione "Erario") e può essere compensata con eventuali crediti fiscali o contributivi. Può essere utilizzato fino a compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta anche il credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3 della legge n. 662/1996).